Come e quando si possono somministrare farmaci a scuola

Vi sono particolari condizioni di salute che possono richiedere la somministrazione di farmaci a scuola in orari precisi nel corso della giornata: un problema che può diventare di difficile gestione, in quanto gli alunni non possono in nessun caso assumere medicinali in modo autonomo.

La somministrazione dei farmaci a scuola è normata dalle Raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, un documento che risale al 2005. Nell’ottobre 2016 il Senato aveva votato una mozione che chiedeva di predisporre nuove linee guida che meglio indirizzassero questa attività, in modo particolare per quanto riguarda gli alunni diabetici (ne abbiamo parlato qui), mozione che non ha al momento avuto seguito.

Farmaci solo su richiesta motivata e prescrizione

I farmaci possono entrare nelle scuole italiane solo dietro prescrizione e con specifica autorizzazione rilasciata dal competente servizio delle AST. In nessun caso il personale scolastico è autorizzato a somministrare in modo autonomo medicinali agli alunni, neanche per un problema apparentemente di poco conto come un mal di testa.

La formale richiesta scritta al dirigente scolastico deve partire dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La richiesta deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti la malattia che ha colpito l’alunno e prescriva i farmaci specifici che deve assumere, dettagliandone anche le modalità di conservazione e somministrazione e la posologia.

Spetta ai medici di base rilasciare le certificazioni e valutare la fattibilità delle somministrazioni da parte del personale non sanitario. Lo sviluppo dei criteri per l’espletamento di tali attività e la definizione della relativa modulistica è stato demandato dalle Raccomandazioni ad appositi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le aziende sanitarie competenti per territorio.

L’iter all’interno della scuola

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta pervenuta dalla famiglia, individuano il luogo più adatto all’interno della struttura (di solito l’infermeria della scuola) in cui conservare e somministrare il medicinale. I dirigenti verificano anche la disponibilità del personale scolastico in servizio (sia docenti che Ata) ad assistere gli alunni: un punto importante e che spesso può generare tensioni con le famiglie, in quanto non vi è nessun obbligo di legge in tal senso e potrebbe anche accadere che non ci siano persone disponibili alla somministrazione all’interno della scuola. Ove richiesta, il dirigente può anche concede l’autorizzazione per l’accesso alla scuola e la somministrazione dei farmaci ai genitori dell’alunno o loro delegati. La somministrazione, sottolinea l’articolo 2, non richiede il possesso di particolari nozioni specialistiche di tipo sanitario da parte del personale scolastico, che deve comunque aver seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del d. lgs. 626/94. Gli Uffici scolastici regionali possono a tal fine promuovere appositi moduli formativi per il personale docente.

In casi d’indisponibilità del personale scolastico o inadeguatezza delle strutture, i dirigenti possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni per le attività in questione, ovvero attivare collaborazioni mirate con gli Assessorati per la salute e i servizi sociali che possono prevedere anche il ricorso ad associazioni di volontariato.

Qualora, infine, anche questa via risulti non percorribile, il dirigente ne deve dare motivata comunicazione sia alla famiglia dell’alunno che al Sindaco del comune di residenza del ragazzo.

L’articolo 5 dispone infine che nei casi di emergenza in orario scolastico si debba ricorrere alle prestazioni del Pronto Soccorso, opzione attivabile anche nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo quanto indicato dalle Raccomandazioni.