Ddl concorrenza, un coro di dissensi dai farmacisti

spilla farmacisti“Nell’attesa che il ddl concorrenza spicchi il volo per le Camere, dove verrà discusso e votato, in Federfarma è già cominciata una ponderata riflessione sui contenuti del testo così com’è uscito dal Consiglio dei ministri di venerdì. Perché, archiviata la vittoria sulla fascia C (e sulla Pianta organica, che resta intatta), c’è ora da capire come muoversi sull’apertura della titolarità al capitale”, questo è ciò che si legge sul sito del sindacato dei farmacisti titolari. In effetti il ddl concorrenza è uscito dal Consiglio dei ministri con una novità di grande impatto sul settore della distribuzione del farmaco. Il capo VII – Servizi sanitari, articolo 33 recita: «all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.”; b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; c) al comma 3 le parole “ad uno dei soci” sono sostituite dalle seguenti “a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”; d) il comma 4-bis è abrogato.

La legge attuale

Dal 2012 è in vigore che: “1. La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.
Poche righe che, come ha sottolineato il ministro Guidi nella conferenza stampa di venerdì scorso, non “hanno toccato la farmacia”, ma che saranno destinate a rivoluzionare il sistema per come lo conosciamo finora.

Cosa dicono i farmacisti

Federfarma prosegue nella riflessione, affidata a Filodiretto, “con ogni probabilità saranno necessarie armonizzazioni con le norme vigenti, per esempio in materia di trasferimenti”. E conclude: “Ce n’è su cui riflettere”.
Federfarma nei giorni scorsi ha realizzato la riunione del Consiglio di presidenza e convocato lassemblea nazionale per il 3 marzo. Toccherà infatti a quest’ultima concludere l’analisi dello scenario che si prospetta.
Pia Policicchio, presidente di Fenagifar, ha messo in evidenza, nella nota stampa diffusa dall’associazione dei giovani farmacisti, un punto cruciale: “Come faranno i giovani domani ad accedere a questa attività? Come potranno mai competere con i grossi capitali? Nella migliore delle ipotesi il destino è per i ragazzi quello di un’eterna dipendenza! Ci chiediamo quale prezzo avrà questa condizione sia dal punto di vista economico che professionale”. E chiude con uno spunto per i politici: “I Giovani devono avere la possibilità di veder riconosciuto come merito e studio vincano sempre sui profitti. Aspettiamo invece con molto interesse la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle nuove sedi. Perché questa ci sembra la via più giusta per far fronte al problema dell’occupazione giovanile”.
Lo scontento per questo provvedimento coinvolge anche la Fofi, che “esprime profondo disappunto per le misure deliberate dal Consiglio dei Ministri a proposito del servizio farmaceutico”.  “Parlare di chi entra in farmacia come di un ‘consumatore finale’, insistendo sulla necessità di garantirgli il miglior ‘prezzo’, significa ignorare che chi entra in farmacia è innanzitutto una persona che ha bisogno di assistenza”, proseguono dalla Federazione degli Ordini.  E ancora: “È poi surreale pensare che l’ingresso di un socio di capitali estraneo alla professione non abbia conseguenze sul rapporto tra il cittadino e il farmacista, un farmacista che si troverebbe a dover rispondere a chi vuole esclusivamente, e correttamente, un ritorno sull’investimento”. In sintesi le perplessità sono molte e arrivano da più parti.
Intanto Anpi (Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane) e Fnpi (Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane) invitano i colleghi di parafarmacia a una “Grande Manifestazione a Roma di tutte le categorie di professionisti” per il prossimo 27 febbraio con ritrovo alle ore 9:00 in piazza Cavour. Con l’esortazione a “portate anche un testo di chimica o farmaceutica”, da parte di Davide Giuseppe Gullotta.

2 Commenti

  1. Vorrei gentilmente sapere se quindi un non laureato in farmacia potrà diventare titolare secondo le norme in questione. Grazie per l’attenzione. Vittorio

    • Gentile Vittorio, al momento si tratta di un disegno di legge che dovrà essere valutato dalle due camere del Parlamento e non è ancora chiaro chi, alla fine di questo percorso, potrà essere proprietario di farmacia. Il Governo, aprendo alle società di capitali, di fatto, propone che persone riunite in una società possano acquisire una o più farmacie senza alcun limite di numero. Ma per dire l’ultima parola su quali saranno i requisiti richiesti per diventare proprietari, bisognerà attendere che la norma diventi una legge dello Stato.
      Sul fascicolo di aprile di Farmacia news torneremo in maniera più approfondita sulla questione, con interviste ad esperti del settore.
      Cordiali saluti.
      Chiara Cominoli

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