Ecm, al via il nuovo triennio 2017-2019

È appena partito il nuovo triennio di formazione ECM 2017-2019, per il quale è previsto un obbligo formativo triennale pari a 150 crediti. La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha deliberato che i professionisti sanitari possano completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (fino ad massimo di 75 crediti), al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Tale completamento dell’obbligo per il triennio appena concluso è indispensabile per conseguire la certificazione ECM. Lo sfruttamento di tale possibilità prevede che il professionista interessato comunichi all’ente accreditante Agenas o Cogeaps oppure al proprio Ordine/Collegio la volontà di spostare i crediti acquisiti nel 2017 verso il triennio precedente. In tal caso, i crediti acquisiti nel 2017 quale recupero del debito formativo del triennio precedente non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Le novità del triennio 2017-2019

Rispetto al triennio precedente, la Commissione Nazionale Formazione Continua ha introdotto regole più semplici, chiare e flessibili in modo da facilitare il raggiungimento del numero di crediti previsti da parte dei professionisti della sanità, dipendenti o libero professionisti e attivi in strutture pubbliche o private.

Dal 2017 il numero di crediti/anno da acquisire diventa libero, non deve più essere ricompreso nella forbice 25-75 crediti. Almeno il 40% dei crediti (60 crediti ECM), inoltre, devono provenire da provider accreditati. Tale numero può essere eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e da altre riduzioni.

La CNFC ha stabilito anche dei premi per i professionisti che si aggiornano, in termini di riduzione del numero di crediti da conseguire per il nuovo triennio: chi ha conseguito da 121 o 150 crediti per il 2014-2016 dovrà cumularne solo 120 per il triennio 2017-2019, mentre da 80 a 120 crediti acquisiti la riduzione passa a 135 crediti.

Verifica dei crediti acquisiti

A evento concluso, i provider che erogano la formazione trasmettono i relativi crediti formativi alla banca dati di Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) che dopo 90 giorni dall’evento li registra nell’anagrafica del singolo professionista. Per verificare la propria posizione formativa e i crediti acquisiti per il triennio 2014-2016 basta accedere al sito di Co.Ge.A.P.S. , registrarsi all’anagrafe dei crediti ECM e confermare la registrazione. Accedendo nuovamente, l’utente può visualizzare nella sua pagina personale tutti i crediti trasmessi dai provider a partire dal 2011, anno di attivazione della banca dati.

La certificazione ECM

Il Co.Ge.A.P.S. è responsabile delle anagrafiche e della registrazione delle attività formative per tutti i professionisti sanitari che fanno capo a Ordini o Collegi o alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali. Tali enti sono così in grado di svolgere le funzioni di certificazione delle attività formative svolte dai propri iscritti.

La certificazione ECM, infatti, è l’atto conclusivo che attesta lo specifico percorso del professionista che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

La certificazione ECM viene rilasciata su richiesta del professionista:

  • al proprio Ordine, Collegio o Associazione facente parte del Consorzio Co.Ge.A.P.S.;
  • alla Commissione Nazionale Formazione Continua qualora non iscritto a un Associazione (o iscritto ad Associazione non facente parte del Consorzio).

Sono in via di definizione le modalità con cui sarà rilasciata la certificazione da parte dalla CNFC.

I vantaggi della certificazione

Sebbene allo stato attuale non siano definite sanzioni da parte degli Ordini/Collegi, l’acquisizione della Certificazione ECM da parte del professionista è ormai diventata un importante pre-requisito per molti passaggi della sua vita professionale, tra cui:

  • la valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);
  • la valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);
  • la partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa;
  • l’iscrizione Albo dei Medici Competenti;
  • l’impiego nel privato accreditato;
  • l’impiego in alcuni Enti Pubblici;
  • l’ottenimento di agevolazioni sui premi assicurativi;
  • uno strumento di difesa nei casi di dispute legali.

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