Pubblicità farmaci SOP: niente obblighi, nessun divieto

Maurizio Chirieleison

Con la sentenza del 12 maggio il Consiglio di Stato ha nella sostanza confermato quanto affermato il 30 giugno scorso da un provvedimento del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sancendo il libero accesso alla pubblicità dei farmaci senza obbligo di prescrizione.

Il Consiglio di Stato, massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica, ha probabilmente segnato con la sentenza numero 2217 del 12 maggio 2017 una svolta epocale per il mercato farmaceutico. Confermando nei fatti quanto era stato stabilito il 30 giugno del 2016 dal Tar del Lazio, con il suo provvedimento l’organismo ha dato libero accesso alla pubblicità ai farmaci senza obbligo di prescrizione. «Nessuna previsione di legge», si leggeva nella sentenza del Tribunale amministrativo, «è intervenuta a stabilire (…) i requisiti e le caratteristiche» per i quali fra i farmaci «non soggetti a prescrizione medica potesse esser individuata una categoria oggetto di pubblicità». Impugnata dallo stesso ministero per la Salute, la decisione rappresentava una picconata sferrata nei confronti di una caratteristica riscontrabile presso il solo sistema italiano del commercio farmaceutico. Il nostro era infatti l’unico Paese europeo nel quale fosse in vigore un divieto di pubblicità a carico dei medicinali senza obbligo di prescrizione. E non a caso il Consiglio di Stato non ha solamente sottolineato l’inesistenza nel corpus giuridico di norme limitanti la promozione dei cosiddetti Sop. Ma ha chiarito che l’introduzione eventuale di altri vincoli non contemplati dalle direttive europee – il riferimento è alla 2002/83 – genererebbe una possibile incompatibilità con l’ordinamento giuridico comunitario in merito.

In occasione della delibera del Tar l’avvocato Sonia Selletti dello studio milanese Astolfi e Associati, intervistata da Farmacia News, era stata chiara. «I principi affermati dal Tar», aveva allora osservato la giurisperita, «interpretano il quadro normativo in essere, che discende da un ordinamento comunitario il quale effettivamente non prevede un divieto a pubblicizzare i medicinali senza obbligo di prescrizione, salva ovviamente l’autorizzazione del Ministero. Tanto è vero che nella sentenza si parla di una prassi di esclusione dei Sop». Ancora: «Il caso in questione», era l’opinione espressa da Selletti, «ha dato occasione di affermare, con rigore interpretativo, un principio immanente nel nostro ordinamento. Cioè che di fatto, nessuna delle due classi di farmaci in oggetto, i Sop e gli Otc, presenta restrizioni alla pubblicità al pubblico, fermo restando che quest’ultima dev’essere autorizzata dal ministero», così come peraltro accade normalmente per tutti i prodotti di automedicazione.

I possibili scenari futuri

La previsione è che il parere del Consiglio di Stato possa contribuire ad abbattere le distinzioni discutibili che tuttora separano gli over the counter dagli articoli senza obbligo di prescrizione ma a questo proposito c’è chi comprensibilmente conserva una certa cautela. «La sentenza non si occupa di questo», ha detto a Farmacia News il vice presidente di Federchimica Assosalute dottor Maurizio Chirieleison, «limitandosi a riconoscere ai farmaci Sop la possibilità di fare pubblicità al pubblico. Si tratta di un passo importante di allineamento alla normativa europea di riferimento e questo è comunque un fatto positivo». Apprezzandone esplicitamente «la chiarezza», al pronunciamento del Consiglio di Stato Chirieleison ha attribuito il merito indubbio di aver «superato la tradizionale distinzione prettamente italiana tra Otc e Sop, che vedeva di fatto inibita a questi ultimi la possibilità di fare pubblicità presso il pubblico».

Maurizio Chirieleison

Esso è però importante anche perché «in linea di principio» consente alle aziende di «parlare direttamente al cittadino, fornendo indicazioni sulle nuove opportunità terapeutiche. E tutto ciò, sempre nel rispetto della vigente normativa che prevede comunque una preventiva autorizzazione alla pubblicità da parte del ministero». E quest’ultimo, nelle parole del vice presidente, possiede già oggi tutti gli strumenti per valutare, in chiave di tutela della salute pubblica, se autorizzare o meno una pubblicità. Tutto ciò non cambierà, perché la sentenza stabilisce solo che non sussiste e non può sussistere un divieto generalizzato e generale alla pubblicità per i farmaci privi di obbligo di prescrizione». Ne consegue che l’istituzione retta da Beatrice Lorenzin ha comunque totale facoltà di «intervenire in ragione del prevalente interesse di tutela della salute pubblica». Pur se è utile, secondo quanto commentato in conclusione da Maurizio Chirieleison, «ricordare che tutti i messaggi pubblicitari sui farmaci destinati al pubblico devono rispettare precise e dettagliate norme di legge (uguali in tutti i Paesi dell’Unione europea) che ne stabiliscono i contenuti vietati e quelli obbligatori, in un’ottica di tutela e di salvaguardia della salute dei cittadini».