Fatturazione elettronica, farmacie esonerate dal periodo di imposta 2019

La decisione di esonerare le farmacie dall’obbligo della fatturazione elettronica, che si estende a diversi organi ed enti sanitari, è arrivata a fronte di una serie di rilevi legati alla sicurezza dei dati personali avanzata dal Garante della privacy e inerente le modalità di interscambio con l’Agenzia delle Entrate

Dal primo gennaio del prossimo anno diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica, ma non ci sarà nessun obbligo di e-fattura per il periodo di imposta 2019 per le farmacie, pubbliche e private. L’esenzione vale anche per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le criticità alla base dell’esonero

L’esonero è stato inserito in un emendamento al Decreto Fiscale (DL 119/2018) e riguarda le sole transazioni nei confronti di privati contenenti dati fiscali già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi del Dlgs 175/2016, gli scontrini fiscali in genere ai pazienti o tutto ciò che riguarda questi ultimi. Eventuali fatture prodotte dal farmacista da fornitore verso altri committenti richiedono invece che il farmacista stesso emetta una fattura digitale. Il provvedimento, approvato al Senato, dovrà passare in seconda lettura alla Camera.

L’emendamento intende trovare una soluzione alle criticità messe in luce dal Garante per la Privacy riguardo eventuali problemi di sicurezza che potrebbero insorgere nel sistema di scambio dati con l’Agenzia delle Entrate. Questa considerazione nasce dal fatto che le informazioni trasmesse tramite le fatture elettroniche comprendono anche dati sensibili o relativi a transazioni commerciali che potrebbero suscitare l’interesse di aziende, strutture o enti terzi che vorrebbero conoscere le scelte degli operatori economici per profilarne le caratteristiche.

Il Garante per la Privacy aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di rendere noto, con urgenza, come intendesse rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo le procedure di trattamento dei dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica. Senza trascurare le criticità che possono comportare agli intermediari ai quali il contribuente può far ricorso per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture. Altri problemi legati alla sicurezza possono poi nascere in seno alle modalità di trasmissione attraverso il Sistema di interscambio e gli altri servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, come la conservazione dei dati.

Il primo esempio di un possibile problema di sicurezza è la mancanza di cifratura della fattura elettronica, soprattutto se si considera l’obbligo della PEC (Posta elettronica certificata) per lo scambio delle fatture e, quindi, la possibile registrazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Gli intermediari poi che operano anche con una moltitudine di imprese (e non sono pochi), hanno a che fare con grandi quantità di dati personali, casi in cui aumentano i rischi per la sicurezza delle informazioni e la possibilità di usi impropri, che possono essere abilitati da collegamenti e confronti tra fatture di migliaia di diversi operatori economici.

L’Agenzia delle Entrate ha avviato un dialogo con il Garante per la Privacy per identificare la soluzione più idonea a garantire la “riservatezza” dei dati sensibili a fronte delle richieste fatte in tema di fatturazione elettronica.

Ricordiamo che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state fissate “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014”.