Il tribunale di Verona in favore dei farmacisti

portrait of a female pharmacist at pharmacy

È stata messa la parola fine a un’annosa questione, che ha interessato la quasi totalità delle 18.000 farmacie italiane.

Il Tribunale di Verona – sezione seconda –  con propria sentenza n.1022/2017 pubblicata lo scorso 26 aprile, ha infatti respinto l’appello proposto dalla ex Azienda ULSS 21 (oggi Azienda Ulss 9 Scaligera) nei confronti delle farmacie ricorrenti nell’ambito delle azioni di recupero dell’extrasconto dell’1,4% (ex  Decreto Abruzzo).

Il risultato positivo ottenuto nell’ambito di una azione di tutela collettiva – sostenuta dal Sindacato Regionale del Veneto- Federfarma Veneto a seguito del ricorso promosso  dall’ex Aulss 21 avverso alla decisione del Giudice di Pace di Verona n. 2728/15, che già aveva accolto le istanze dei farmacisti costituisce, infatti, un importante precedente del quale si dovrà tenere conto a livello nazionale e locale in analoghe azioni legali ancora in essere.

Il provvedimento in esame sancisce definitivamente l’esclusione dell’IVA dalla base imponibile utile ai fini dell’applicazione della trattenuta dell’1,4%, operata dalle farmacie, relativamente al periodo da maggio 2009 ad aprile 2010 a seguito dell’emanazione del decreto “salva Abruzzo”, conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009.

«Anche il Tribunale di Verona con la sentenza ha quindi nuovamente confermato la legittimità della domanda svolta dai farmacisti veneti – commenta Stefano Conti, Legale incaricatoe ha condannato in questo caso la ex asl 21 a riconoscere alle farmacie  la quota dell’1,4% erroneamente applicata  anche sul’iva e sugli sconti preesistenti».

«Viene finalmente riconosciuto quanto da sempre sostenuto dalle farmacie – sostiene il dott. Marco Bacchini Presidente di Federfarma Verona – che non si sono sottratte all’assoggettamento della nuova trattenuta per contribuire  ad aiutare i colleghi e le popolazioni colpite dal sisma del 2009. Il contributo fornito dalle farmacie in questo contesto è stato veramente ragguardevole, e per tale ragione era altrettanto corretto che il versamento fosse effettuato nella giusta misura con precisione,  interpretando in modo esatto  la norma , non considerando quindi l’IVA quale  base imponibile del nuovo tributo».