Pubblicata la nuova tariffa nazionale dei medicinali in Gazzetta ufficiale

Il DM 22 settembre 2017 “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, pubblicato sulla GU n. 250 del 25/10/2017, entrerà in vigore il prossimo 9 novembre. Il decreto è stato approvato in virtù dell’articolo 125 del regio decreto 27 luglio 1934, che prevede l’adeguamento delle tariffe ogni due anni – di fatto, invece, l’ultimo aggiornamento risale al 1993 – ma anche dei più recenti contratti collettivi nazionali e del costo del lavoro del farmacista, fissato a 0,425 euro al minuto, in una parola avendo tenuto conto del valore dell’attività professionale svolta dal farmacista preparatore.

Pubblicata la nuova tariffa nazionale dei medicinali in Gazzetta ufficiale

 

Ecco cosa prevede il DM 22 settembre 2017 che consta di 13 articoli e due allegati, A (Tabella dei prezzi delle sostanze) e B (Tabella dei costi di preparazione), come si può leggere in Gazzetta.

Il contesto di riferimento (art. 1, 2)

L’aggiornamento della tariffa si applica ai medicinali per uso umano (decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) e veterinario (decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193), nonché ai preparati estemporanei eseguiti integralmente in farmacia: sono escluse invece le formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto.

Il calcolo del prezzo (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato: dall’importo delle sostanze  impiegate  in  base  alla “Tabella dei prezzi delle sostanze” (allegato  A)  o,  nel  caso  di sostanze non comprese  nella  predetta  tabella,  in  base  a  quanto previsto nell’art. 5, cioè il prezzo di acquisto, calcolato al netto dell’IVA, del quale deve essere conservata prova documentale, incluse le spese di trasporto documentate e calcolate in funzione della quantità utilizzata nell’allestimento); dall’importo indicato nella   “Tabella   dei   costi   di preparazione” (allegato B); dall’incremento previsto all’art. 7, cioè riconducibile ai costi di preparazione di cui all’allegato B, aumentati del 40%,  al  fine  di  compensare  gli  ulteriori  oneri  connessi  alle attività generali, preliminari e successive  all’allestimento  della preparazione,  nonché  quelli   connessi   alla   dispensazione; d) dagli eventuali supplementi previsti all’art. 8 che riguardano l’impiego di sostanze dopanti o pericolose per la salute umana; e) dal costo del recipiente. Al prezzo di vendita, così calcolato, si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’articolo 9 prevede l’applicazione di diritti addizionali, per le preparazioni eseguite durante le ore notturne (7,50 euro per le farmacie urbane e rurali non sussidiate; 10,00 euro per le farmacie rurali sussidiate), oppure durante le ore di chiusura diurna (4,00 euro per le farmacie rurali sussidiate).

Prezzi certi, sconti obbligatori (art. 10, 11)

I prezzi determinati in base alle disposizioni contenute nel presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso (art. 10). Il farmacista, invece, in virtù dell’art. 11, deve concedere uno sconto del  16% agli enti  pubblici  o  privati  aventi  finalità  di  assistenza, tuttavia, dal suddetto sconto sono  esclusi  i  supplementi  di  cui all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e  il  costo  del recipiente.

La trasparenza (art. 12, 13)

Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta (art. 12).

Il DM 22 settembre 2017 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, quindi il 9 novembre prossimo, e dalla medesima data sarà abrogato il decreto del ministro della Salute 18 agosto 1993.

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