Pubblicato in GU il decreto che aggiorna la lista Belfrit

Il decreto del ministero della Salute che identifica le piante ammesse all’utilizzo negli integratori alimentari (lista Belfrit) del 10 agosto 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 224 del 26 settembre.

Il documento “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” sostituisce il precedente decreto approvato nel luglio 2012, modificato nel 2014 con il decreto 27 marzo 2014 e implementato con l’allegato 1-bis, ossia con l’elenco comune di piante messo a punto nell’ambito del progetto di cooperazione Belfrit, realizzato da esperti italiani, francesi e belgi.

Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

L’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari è stato scritto alla luce delle evidenze scientifiche disponibili o per l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento. Il decreto, inoltre, fornisce indicazioni dettagliate su quali adempimenti effettuare a supporto della sicurezza, al fine della massima tutela dei consumatori.

La lista era stata approvata dalla Sezione dietetica e nutrizione Comitato nazionale per la nutrizione e la sicurezza alimentare nel gennaio 2017.

Le indicazioni contenute nelle “Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari” erano state introdotte dal decreto ministeriale 9 luglio 2012.

Tra le disposizioni transitorie e finali è indicato che il decreto avrà “effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore” e che gli “integratori alimentari contenenti piante e relative parti immessi sul mercato o etichettati” entro il termine di entrata in vigore “in difformità dall’allegato 1 del presente decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte”.

Contemporaneamente è abrogato il decreto del 2012.

La documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari

L’ allegato 2 al decreto fornisce le indicazioni sulla documentazione da predisporre e sulle procedure da seguire per l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali nell’Unione europea, in riferimento alla loro natura, al processo produttivo e al prodotto finito ottenuto ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002.

Gli operatori del settore alimentare devono tenere a disposizione delle autorità di controllo la documentazione che dimostri la conformità di ciascun integratore alimentare   notificato   alle disposizioni applicabili della legislazione alimentare.

Definizioni e informazioni sui botanical

Per “sostanza e preparato vegetale” si intende:

  • un ingrediente vegetale, cioè la droga vegetale che corrisponde alla pianta in toto o a sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccati;
  • un  preparato  vegetale  ottenuto  sottoponendo   l’ingrediente vegetale a vari trattamenti (estrazione,  distillazione, spremitura,     frazionamento,     purificazione,     concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).

La pianta deve essere identificata con il suo nome scientifico (famiglia, genere, specie, varietà) e con il nome comune o commerciale. Vanno inoltre indicati in documentazione:

parte utilizzata (es. radici, rizoma, foglie, sommità fiorite, pianta intera, frutti, semi ecc.);

origine geografica (continente, paese o regione);

condizioni di coltivazione e periodo di raccolta e processo agricolo;

descrizione del processo di preparazione e di ogni procedura di manipolazione;

descrizione della forma commerciale e degli elementi caratteristici.

Impiego tradizionale e storia di consumo

Negli integratori alimentari si possono impiegare sostanze e preparati derivanti da piante e parti ammesse con una storia tradizionale di consumo significativo come prova della loro sicurezza. L’impiego di sostanze o preparati vegetali derivanti da piante e parti ammesse ottenuti secondo modalità di preparazione diverse da quelle usuali, tali da determinare profili di composizione diversi da quelli collaudati nella sicurezza dalla storia di consumo negli integratori alimentari, richiede l’applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food.

Utili database per l’identificazione di una pianta

Per l’identificazione botanica della  pianta  e  del  conseguente nome scientifico corretto ci sono dei siti di ricerca cui è possibile fare riferimento:

www.theplantlist.org

www.ars-grin. gov

www.algaebase.org

www.indexfungorum.org

www.lichens.ie