Decreto esclude altre sostanze dalle preparazioni magistrali a scopo dimagrante

Il numero di sostanze che non possono essere utilizzate nell’allestimento di galenici magistrali a scopo dimagrante sta diventando decisamente lungo. L’ultimo provvedimento a riguardo è datato 22 dicembre 2016 ed è un decreto del ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 gennaio.

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Il documento vieta ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire le preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti sertralina, buspirone, acido ursodesossicolico, pancreatina (FU IX edizione), 5-idrossitriptofano, tè verde e.s. caffeina, citrus aurantium e.s. sinefrina, fucus e.s. iodio totale, tarassaco e.s. inulina, aloe e.s. titolato, boldo e.s. boldina, pilosella e.s. vitex, teobromina, guaranà e.s. caffeina, rabarbaro e.s. reina, finocchio e.s., cascara e.s. cascarosidi, 1-(beta-idrossipropil) teobromina, acido deidrocolico, bromelina, caffeina, cromo, d-fenilalanina, deanolo-p-acetamido benzoato, fenilefrina, fucus vesciculosus estratto secco, L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina, senna, spironolattone, teobromina, L-tiroxina, triiodotironina, zonisamide, naltrexone, oxedrina, fluvoxamina, idrossizina, inositolo, L-carnosina, slendesta.

Inoltre al comma 2 dell’articolo 1, il decreto vieta tutte le preparazioni con i citati principi attivi “in combinazione associata tra loro”; il comma 3 recita: “È fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di cui al comma 1.”

L’articolo 2 sottolinea ancora che “a scopo cautelativo è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.”

Questo decreto toglie ai farmacisti altre 40 sostanze, dopo che i precedenti, risalenti al 2015, ne avevano eliminate già una decina.

Fofi e Federfarma hanno fatto richiesta di chiarimenti a Ministero, Aifa e Iss.

Leggi il decreto.

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