Migliorare sicurezza, appropriatezza prescrittiva e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), allineando l’Italia ai migliori standard europei. Tutto a partire dalla farmacia, con l’introduzione di nuove figure professionali, in particolare del farmacista clinico, e aumentando il livello di formazione dei farmacisti, operanti all’interno del presidio, indipendentemente dalla titolarità o dal rapporto di dipendenza con lo stesso. Sono gli obiettivi in fase di definizione o già approvati nei palazzi Istituzionali, comunque stimati di prossimo arrivo nella “pratica” italiana.

Il farmacista clinico

Se ne discute da tempo, ma ancora esistete un gap normativo verso questa figura professionale che perdura dal 1969 ma che, a breve, potrebbe essere sanato. È stato, infatti, presentato in Senato lo scorso 5 novembre un disegno di legge, su iniziativa del Senatore Adriano Paroli, di Fratelli d’Italia, condiviso dalla senatrice Gelsomina Vono e che ha ricevuto il supporto tecnico di Andrea Mandelli, presidente FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) e del gruppo legislativo di Forza Italia del Senato.

Un Disegno di legge necessario, visto che le ultime disposizioni in materia, quindi gli aggiornamenti giuridico/legislativi di rango nazionale sul settore, risalgono al DPR 128 del 1969 e alla legge 833 del 1978. Obiettivo è, dunque, attualizzare le disposizioni riguardanti la figura del farmacista clinico nel suo complesso, raccogliendo la materia in un dispositivo unico “di legge” a livello nazionale e che risponda all’evoluzione della farmacia, dei suoi professionisti, della farmacia dei servizi e della poliedricità raggiunta dal SSN.

Il ruolo

È una figura preziosa di supporto, in ottica di continuità del territorio e di servizio al paziente, in grado di affiancare i medici nella valutazione terapeutica, quindi di accuratezza e adeguatezza prescrittiva, e nella gestione di cronicità e politerapie, migliorando di conseguenza aderenza e efficacia terapeutica, in una logica di “prossimità” al paziente-cittadino, specie se anziano.

Tale ruolo deve essere appoggiato e tutelato da strumenti e strutture, compreso un apparato normativo, utili a consentire al farmacista clinico l’esercizio professionale in completa autonomia e consapevolezza, e tale da poter assicurare tutte le forme assistenziali di cura al paziente.

Allinearsi all’Europa

In ambito europeo vi sono esempi virtuosi: le Farmacie Ospedaliere, ad esempio, hanno consentito il miglioramento degli outcome in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza prescrittiva a totale beneficio non solo del paziente ma anche della sostenibilità del SSN.

Tali risultati vanno replicati anche sul territorio, agendo tramite i farmaceutici territoriali e le farmacie di comunità cui spetta il compito ad esempio di garantire la continuità gestionale delle cronicità, in contesti di fragilità e di politerapia. In quest’ultimo specifico caso il farmacista (clinico) è e sarà di ausilio nell’attivare procedure di revisione e riconciliazione delle terapie, di valutazione dell’essenzialità dei farmaci e nel provvedere se necessario al deprescribing, riducendo il rischio reazioni avverse o interazioni tra farmaci che possono rappresentare un problema di sicurezza importante.

Da qui la necessità di (pre)disporre un dispositivo legislativo ad hoc, un modello organizzativo standardizzato, che permetta un servizio di assistenza omogeneo in tutta Italia e allineato al modello europeo: obiettivo che si pone la proposta dell’ultimo Dl.

La formazione

Al pari va dunque aggiornata e migliorata anche la generale formazione del farmacista, come dispone il recente decreto approvato il 29 ottobre da Palazzo Chigi che intende allineare il nostro Paese agli standard dell’Ue, dei progressi scientifici e tecnologici europei, con necessità di introdurre nuove competenze ad esempio in tema di sanità digitale, genomica, integrazione e interdisciplinarità nei percorsi di studio in ambito di formazione. Il decreto, oltre ai farmacisti, coinvolge anche l’aggiornamento professionale di infermieri e odontoiatri.

L’articolo 3

È di stretta pertinenza del farmacista; sostituisce il comma 3 dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 206 del 2007 adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per il farmacista ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA.

Ovvero aggiunge nel programma di formazione l’acquisizione di specifiche expertise:

  • conoscenza della farmacia clinica, dell’assistenza farmaceutica e competenze relative all’applicazione pratica;
  • conoscenze e abilità nell’ambito della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
  • conoscenze e abilità relative alla collaborazione interdisciplinare, alla pratica interprofessionale e alla comunicazione;
  • conoscenza delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica.

In particolare andranno approfondite materie quali:

  • tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia
  • genetica e farmacogenomica
  • immunologia
  • farmacia clinica
  • assistenza farmaceutica
  • farmacia sociale
  • epidemiologia e farmacoepidemiologia
  • pratica farmaceutica
  • collaborazione inter e multidisciplinare
  • patologia e patofisiologia
  • economia sanitaria e farmacoeconomia
  • tecnologia dell’informazione e tecnologia digitale.

Nessun impatto sulla finanza pubblica

L’articolo 5 del decreto chiarisce che le nuove disposizioni non hanno ripercussioni sulla finanza pubblica riportando che “le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del decreto legislativo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, essendo gli adempimenti previsti già presenti negli obiettivi formativi delle attuali classi di laurea, in buona sostanza non sono richiesti adeguamenti specifici in termini di attivazione di nuovi insegnamenti da parte delle Università.

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