Farmacia dei servizi: test, esami e ricorsi

Si segnalano due recenti sentenze del Tar Campania (n. 6225 e n. 6226/2024, pubblicate entrambe il 14 novembre scorso), che si sono pronunciate, in tema “farmacia dei servizi”, sui ricorsi avanzati dalla Federlab e dalla Federazione nazionale dell’Ordine dei Biologi avverso il decreto dirigenziale n. 939/2023 del Dipartimento per la tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania.

Con esso venivano ratificati e approvati gli Accordi intrapresi con le associazioni di categoria dei titolari di farmacie pubbliche e private, per le attività riguardanti la somministrazione di test per emoglobina glicata e quadro lipidico e l’effettuazione di screening oncologici.

Le pronunce in esame sono di assoluto interesse, nel momento in cui chiariscono espressamente il fatto che le norme che istituiscono e regolano la “farmacia dei servizi” non perseguono la finalità di “trasformare fittiziamente le farmacie in veri e propri poliambulatori liberalizzati, capaci di erogare una vastissima gamma di differenti prestazioni sulla base di regole semplificate rispetto a quelle vigenti per le strutture ambulatoriali accreditate“, ma hanno un “obiettivo semplificatorio, legittimamente e lodevolmente perseguito“, limitato dal legislatore a “prestazioni di autocontrollo per le quali non è giustificato il ricorso a una struttura sanitaria qualificata“.

Se da un lato, quindi, viene confermata la legittimità delle nuove attività demandate alle farmacie nell’ambito della “farmacia dei servizi”, dall’altro lato, vi è tuttavia da evidenziare che le medesime pronunce negano “la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia, per la somministrazione del test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci” in quanto tale attività sarebbe “allo stato priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo”.

Tali decisioni, da questo punto di vista, si pongono in contrasto con il precedente e più consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato n. 2913/2022) ai sensi del quale veniva, invece, considerato legittimo l’utilizzo di locali distaccati da parte della farmacia per laboratorio galenico, per la vendita di parafarmaci, prenotazioni CUP, nonché per eventuali servizi della “farmacia dei servizi”, non rilevandosi, secondo il precedente orientamento, un espresso divieto o limitazione in tal senso nella normativa applicabile.

Le ultime pronunce qui segnalate, pertanto, pongono dubbi sulla legittimità nell’apertura di locali distaccati da parte della farmacia per effettuare servizi e si dovrà attendere, quindi, per sapere se esse rappresenteranno soltanto dei casi isolati o se invece troveranno seguito in giurisprudenza.

In ogni caso, preme sottolineare che le pronunce sono state emesse in una regione, quale la Sicilia, ove non vi è una legislazione specifica sul punto in questione e, pertanto, tale interpretazione non dovrebbe comunque trovare applicazione nell’ipotesi di regioni, ove, invece, la questione viene dettagliatamente regolamentata da una legge regionale.