Consultazione pubblica sulle fragranze allergizzanti

profumiNel quadro del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, la Commissione Ue ha aperto il 13 febbraio una consultazione pubblica che terminerà il 14 maggio sulle fragranze allergizzanti.
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (“regolamento Cosmetici”) stabilisce che i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime siano indicati con il termine “parfum” o “aroma”. Inoltre 26 fragranze allergizzanti elencate nell’allegato III del regolamento Cosmetici devono figurare nell’elenco degli ingredienti. L’allegato II elenca inoltre sostanze che sono vietate nei prodotti cosmetici, tra cui alcune fragranze allergizzanti. Nel giugno 2012 il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori ha adottato un nuovo parere sulle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici, nel quale:
1) aggiornava l’elenco delle fragranze allergizzanti su cui bisognava attirare l’attenzione dei consumatori allorché queste erano presenti nei prodotti cosmetici confermando nel contempo che le 26 fragranze allergizzanti per le quali è attualmente stabilita un’etichettatura individuale suscitavano ancora preoccupazioni;
2) identificava, tra le fragranze allergizzanti per l’uomo, alcune sostanze che davano adito a preoccupazioni particolari;
3) indicava che tre fragranze allergizzanti (HICC, atranolo e cloratranolo) non avrebbero dovuto essere usate nei cosmetici.
Alla luce del parere di detto comitato scientifico vi sono diversi ambiti in cui occorre portare avanti ulteriori lavori scientifici, in particolare si deve raffinare la valutazione quantitativa del rischio (Quantitative Risk Assessment -QRA) di sensibilizzazione cutanea su cui i lavori sono ancora in corso. Il regolamento Cosmetici dovrebbe essere inoltre modificato per assicurare un’adeguata informazione dei consumatori e proteggerli dagli allergeni più forti.
Considerato quanto sopra, i servizi della Commissione europea propongono di:
1) modificare l’allegato III del regolamento Cosmetici (“Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti”) per sottoporre un numero ulteriore di allergeni da contatto all’obbligo di etichettatura individuale nell’elenco degli ingredienti, oltre ai termini “parfum” o “aroma”, quando la loro concentrazione supera lo 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati e lo 0,01% in prodotti da eliminare con il risciacquo.
Il periodo di transizione proposto per l’elencazione delle fragranze allergizzanti aggiunte all’allegato III sulla confezione dei cosmetici immessi sul mercato è di tre anni;
2) modificare l’allegato II del regolamento Cosmetici (“Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici”) in modo da assicurare che l’HICC, l’atranolo e il cloratranolo siano vietati nei prodotti cosmetici.
Il periodo di transizione proposto per immettere sul mercato prodotti contenenti atranolo e cloratranolo è di due anni. Per l’HICC, il periodo di transizione proposto è di due anni per l’immissione sul mercato comunitario di prodotti contenenti tale sostanza e di cinque anni per il loro ritiro.
La Commissione desidera invitare tutti gli interessati, comprese le autorità degli Stati membri, i fabbricanti di cosmetici, i fabbricanti delle sostanze in questione e le associazioni industriali e dei consumatori interessate, a presentare i loro commenti sulle misure proposte e sul loro eventuale impatto economico.