Il tema della retribuzione dei farmacisti dipendenti, una panoramica globale della struttura economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei dipendenti di farmacie private, è stato affrontato da Carla Guggino, consulente del lavoro, nel corso di Health Conversation, in onda su Fofi Live.

Paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, scatti biennali (fino a 15), permessi, turni notturni, straordinari e welfare gli argomenti al centro.

Dati fissi, variabilità economiche e “strutturali”

Tenuto conto di quelle che sono le indicazioni base, ovvero il contratto collettivo che regola e inquadra i farmacisti dipendenti di farmacie private in maniera differente rispetto ad altri professionisti sanitari del comparto della sanità e che si applica in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sia ai laureati che al personale non laureato, la territorialità potrà incidere sulla retribuzione del farmacista.

Ad esempio in alcune Regioni, grazie alla contrattazione integrativa, potranno influire elementi aggiuntivi, come nel caso della Lombardia in cui dovrà essere considerata un’indennità di reperibilità pari a 36,15 euro. Resta fermo il fatto che la retribuzione è spartita su 14 mensilità annue.

Un’ulteriore variabile retributiva è rappresentata dalla tipologia/sede della farmacia: urbana, rurale (fino a 5 mila abitanti) e rurale sussidiata (fino a 3 mila abitanti) in cui l’incremento retributivo può andare da un massimo di circa 60 euro lordi per un primo livello, fino a un minimo di 33 euro lordi per il sesto.

Turni notturni e straordinari

Sono due contesti che prevedono una maggiorazione retributiva.

Come orario notturno va intesa l’operatività/il servizio in farmacia che esula dalla fascia ordinaria compresa tra le 22:00 e le 6:00 e che va a coincidere con il tempo tra la chiusura e la riapertura della farmacia.

A seconda del tipo di turno, le maggiorazioni prevedono +20% fino all’ottava ora ed un ulteriore +20% per straordinari in caso di farmacie a battenti aperti e una maggiorazione di +16% in farmacie con battenti chiusi con obbligo di risposta.

Scatti di carriera

Il CCNL prevede anche meccanismi di avanzamento professionale, ad esempio un farmacista neolaureato partendo dal livello 1, dopo due anni di anzianità potrà scattare al livello 3 con una maggiorazione in busta paga di 5 euro lordi e un successivo avanzamento al livello intermedio Q3 con un corrispettivo di 130 euro lordi in più.

Ferie, permessi e congedi

Il farmacista dipendente ha diritto a 26 giorni di ferie l’anno (173 ore) e 72 ore complessive di permessi, partite in 32 ore per ex festività e 40 ore ROL (riduzione orario di lavoro) che maturano con l’anzianità. Nello specifico, il farmacista accumula di diritto 20 ore ROL dopo due anni di attività professionale che salgono a 40 ore dal quarto anno. Riguardo ai congedi sono “di contratto” quelli previsti dalla normativa generale, senza alcuna deroga contrattuale specifica.

I “gettonisti”

Merita un’ultima considerazione la questione dei “gettonisti”, ovvero farmacisti che scelgono un lavoro autonomo, quindi associato all’uso della partita IVA,  su cui ha fatto il punto Antonio Zumbo, ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss di Roma, sempre nel corso di Health Conversation.

Uno dei maggiori “pericoli” di questa formula professionale riguarda il rapporto tra farmacista e committente in cui, qualora non vengano rispettate le tipiche modalità del lavoro autonomo, si rischia la riqualificazione del rapporto come subordinato, quindi di relative sanzioni.

Oltre a questioni di ambito giuridico, si aggiungono criticità anche organizzative: ad esempio, la rotazione di professionisti a partita IVA può compromettere la continuità del rapporto con l’utenza, elemento cruciale nella relazione tra farmacista e cittadino, senza considerare che prestazioni autonome in continuum possono creare squilibri tra domanda e offerta, con un aumento sproporzionato dei compensi richiesti e un conseguente aggravio per le farmacie.