Gli strumenti legali disponibili per il socio-garante sovraindebitato

Per il socio-garante sovraindebitato la legge prevede l’accesso alle procedure di accordo di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio

Chiedere al socio il rilascio di fideiussioni a garanzia del regolare pagamento delle forniture o a garanzia di mutui erogati per l’acquisto della farmacia o per il finanziamento dell’attività d’impresa è una pratica commerciale ricorrente. I creditori tendono a chiedere garanzie di terzi soprattutto quando il soggetto obbligato sia una società che risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio, spesso pari a poche decine di migliaia di euro.

Che cosa accade però quando la società garantita non riesce ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni?  Quali sono gli strumenti a disposizione del socio-garante per risolvere la propria crisi provocata, con effetto domino, dall’insolvenza della farmacia?

Gli istituti accessibili al socio-garante

Occorre fare riferimento alla L. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui finalità  è consentire il reinserimento nel mercato del debitore, permettendogli di partire da zero dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi (cosiddetto fresh start e discharge) e quindi di essere di nuovo un soggetto economico attivo senza dover sopportare limitazioni all’iniziativa economica a causa dei debiti precedenti: la L. 3/2012 prevede, infatti, quale effetto finale l’esdebitazione.

L’accesso agli istituti previsti dalla L. 3/2012 è riservato a persone fisiche e imprese che non siano assoggettabili al fallimento ma che versino in condizione di sovraindebitamento definita come quella “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 comma 2 lett. a).

Gli strumenti offerti dal legislatore per conseguire l’esdebitazione sono tre:

  • piano del consumatore; riservato al consumatore, cioè “al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 6 comma 2 lett. b);
  • accordo di composizione della crisi; accessibile sia al consumatore sia alla persona fisica che abbia contratto debiti di natura imprenditoriale / professionale;
  • liquidazione dei beni; anch’essa accessibile sia al consumatore sia alla persona fisica che abbia contratto debiti di natura imprenditoriale/professionale.

Il socio-garante sovraindebitato potrà dunque avere accesso alle procedure di accordo di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

  • L’accordo prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento proponga ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che ne preveda il soddisfacimento in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Il piano può quindi contemplare la liquidazione del patrimonio personale, la cessione di crediti, l’intervento di terzi in aiuto del sovraindebitato e qualsiasi altro mezzo che sia idoneo al soddisfacimento, anche parziale, dei creditori. Questi ultimi sono chiamati a esprimersi sulla proposta di accordo: infatti, per la sua approvazione è necessario conseguire il consenso di almeno il 60% dei creditori. Una volta data esecuzione all’accordo, il sovraindebitato consegue ex lege il beneficio dell’esdebitazione per la parte di crediti non soddisfatta mediante l’accordo stesso (es: se l’accordo prevede il pagamento delle banche nella misura del 20%, per il restante 80% viene concessa l’esdebitazione, il che significa che le banche non potranno più agire per il recupero dell’80% di credito residuo).
  • La liquidazione dei beni è l’istituto che maggiormente, fra i tre previsti dalla l. 3/2012, si avvicina al fallimento: esso infatti contempla lo spossessamento del sovraindebitato, prevedendo che questi metta a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio attuale e quello che perverrà nei 4 anni successivi al deposito della domanda e che esso, per tutta la durata della procedura, sia amministrato da un liquidatore. Il patrimonio viene quindi liquidato e ripartito fra i creditori che, in questo caso, non hanno alcun diritto di voto sulla proposta. Anche in ipotesi di liquidazione il sovraindebitato può beneficiare dell’esdebitazione. A differenza di quanto avviene nell’accordo, ove l’esdebitazione è un effetto naturale dell’esecuzione dell’accordo stesso, in caso di liquidazione il sovraindebitato dovrà presentate apposito ricorso al Tribunale che concederà detto beneficio solo dopo aver verificato il rispetto di alcune condizioni quali, fra le altre, aver collaborato ai fini del regolare svolgimento della procedura, senza ritardarla, e non aver posto in essere atti in frode ai creditori.

È utile precisare che entrambi gli istituti consentono di congelare le procedure esecutive pendenti sui beni del sovraindebitato (cosiddetto automatic stay), in quanto tutti i debiti sorti in epoca anteriore all’accordo/liquidazione devono essere soddisfatti nell’ambito dei suddetti istituti e non posso trovare una regolazione autonoma.

L’articolo completo è disponibile sul numero di Aprile di Tema Farmacia

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