Indicazione dell’indirizzo sull’etichetta dei prodotti cosmetici

still life portrait of a group of product packagingTra gli aspetti legati all’applicazione del Regolamento 1223/2009 in Italia, l’interpretazione del Ministero della Salute riguardo all’indicazione sull’etichetta dei cosmetici dell’indirizzo della Persona Responsabile prevede il dettaglio della via e del numero civico. L’articolo 19 del reg. 1223/2009 riporta: “i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo”. È necessario che le Aziende tengano in considerazione tale orientamento ministeriale, per eventualmente provvedere all’adeguamento delle proprie etichette, tenendo presente che il limite di immissione sul mercato per prodotti con etichette non adeguate a tale requisito rimarrà quello del 31 dicembre 2014, e che i prodotti immessi sul mercato prima di tale data potranno essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.