Il dibattito riguardo la guida sotto gli effetti di droghe e stupefacenti è ancora aperto. Questa volta a farsi avanti è SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) che a seguito della sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale, propone l’adozione di misure chiare e specifiche per definire l’effettiva disabilità di chi si mette al volante dopo l’assunzione di sostanze.

Il punto di partenza

A dare il là al dibattito è l’ultimo pronunciamento della Corte rispetto all’art. 187 del Codice della Strada, circa il divieto di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito “stato di alterazione psicofisica”.

Come risposta, la Corte ha dichiarato e ritiene che la suddetta disposizione vada interpretata in senso restrittivo, ovvero che “la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, rendendo necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

La “variazione” all’articolo 187 del Codice della Strada, di fatto, ha dunque modificato sensibilmente la punibilità di chi è alla guida sotto l’uso (presunto) degli effetti di sostanze: non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, come in precedenza, ma solo il test della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo.

La posizione di SIBioC

La definizione dell’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti non può essere “semplicistica”, bensì deve avvalersi e basarsi su robusti strumenti, come protocolli tecnico-scientifici specificamente sviluppati per la valutazione dell’idoneità alla guida, fondati su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale.

È quanto suggerisce il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC. Tale documento di fatto è già disponibile, si tratta di un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, ed elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato.

Il punto nodale

Secondo gli esperti SIBioC è cruciale, per arrivare a dirimere l’annosa questione dell’effettiva disabilità alla guida oppure no, definire dei valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. In assenza di specifici cut-off di impairment alla guida, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento.

Il Documento tecnico-scientifico proposto da SIBioC supera questo gap: risponde all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense e propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida.

Tale tabella ha una doppia funzione, mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, dall’altro a favorire e supportare la migliore capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma.


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