I sistemi di vendita di farmaci tramite totem touchscreen, in farmacie e parafarmacie, pensati ad esempio per alleggerire le file davanti ai banchi di front office, non sono equiparabili né alla vendita nel punto fisico né a quella online, anche se l’ordine passa da siti web autorizzati.

Pertanto, questa modalità di erogazione non è da ritenersi compatibile alle normative vigenti. Il motivo? Questo tipo di distribuzione viola il senso dell’acquisto di un farmaco in farmacia e, di conseguenza, anche il ruolo stesso del farmacista.

Lo chiarisce il Ministero della Salute in una apposita, recente nota del 16 gennaio 2026, in risposta a una richiesta della FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) sollevata da un farmacista circa le modalità di vendita di farmaci Sop/Otc presso gli esercizi commerciali autorizzati.

Come funziona

Tramite il totem touchscreen il cittadino può scegliere e richiedere il medicinale che poi gli viene consegnato presso lo stesso presidio da un addetto non farmacista o diversamente recapitato al domicilio.

Modalità che, tuttavia, non si attengono a quanto prevede la normativa circa vendita al pubblico di medicinali per uso umano la quale stabilisce che l’acquisto di un medicinale sia possibile solo presso un esercizio fisico autorizzato, cioè la farmacia o la parafarmacia e, limitatamente a specifiche categorie di medicinali, ai corner negli esercizi commerciali, oppure tramite canali online effettuata solo dagli stessi esercizi fisici come previsto dal d.lgs. 219/2006.

In caso di vendita fisica, la normativa richiede la presenza e l’assistenza personale e diretta del farmacista lungo tutta la filiera della dispensazione, dalla richiesta del paziente, al dialogo col paziente per comprenderne le esigenze, all’eventuale individuazione del medicinale in assenza di una specifica prescrizione da parte del farmacista, fino alla consegna.

Quindi con dispensazione, secondo quanto l’ordinamento italiano, effettuata esclusivamente dal farmacista, evitando che l’acquirente abbia accesso diretto ai medicinali a eccezione dei farmaci di automedicazione, che comunque prevede la presenza e la supervisione del farmacista.

I motivi delle violazioni dei totem

Le ragioni vengono chiaramente spiegate nella nota ministeriale: tale modalità viola il significato dell’acquisto di un farmaco in farmacia e del ruolo del farmacista: “La modalità ibrida quale quella in esame, privando di fatto il punto fisico dei propri elementi caratterizzanti e svuotandolo in tal modo della propria principale funzione così da relegarlo ad un mero “dispenser” di medicinali acquistati online, non solo viola le disposizioni che disciplinano la dispensazione al pubblico dei medicinali nelle farmacie e parafarmacie, ma è altresì incompatibile con le disposizioni che impongono uno stretto legame tra punto fisico di vendita e sito web autorizzato e che richiedono che quest’ultimo sia sempre associato ad una farmacia o parafarmacia del territorio attiva”.

Ciò secondo quanto è stato espressamente disposto dal legislatore all’articolo 122 del Regio Decreto n. 1265/1934 e all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La modalità di vendita ibrida, tramite totem, non può essere accettata neanche in caso di vendita a distanza per la quale vigono i medesimi principi: il ruolo del farmacista nell’accesso al farmaco resta primario, senza contrazioni di sorta o rivisitazione delle modalità di dispensazione dello stesso.

In buona sostanza, l’introduzione dell’e-commerce dei medicinali non soggetti a prescrizione non ha modificato l’impianto complessivo della disciplina né attenuato il legame tra sito web autorizzato e sede fisica. Anzi, osserva il ministero, il legislatore ha inteso mantenere accessoria ed eventuale la vendita online, garantendo che nel punto fisico il cittadino possa sempre contare sull’assistenza diretta del farmacista.

La nota e le chiarificazioni ministeriali, dunque, non inducono fraintendimenti: in entrambi i casi, vendita fisica o online, il ruolo del farmacista resta centrale e non surrogabile.

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