Le farmacie, nell’ambito della Farmacia dei Servizi, possono svolgere attività di supporto socio-sanitario, ma non di diagnosi o prescrizioni. Così conclude il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, con la sentenza n. 4247/2025, dello scorso 23 dicembre, a seguito del ricorso di Uap, l’Unione delle maggiori sigle nazionali e regionali degli Ambulatori e Poliambulatori privati autorizzati e privati convenzionati, Anmed (Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere), e di alcune strutture sanitarie private, compresi alcuni laboratori e centri diagnostici privati accreditati.
La sentenza va contro la delibera regionale del maggio 2024 che disciplina la sperimentazione di nuovi servizi in farmacia, tra cui prestazioni come elettrocardiogramma, holter cardiaco, pressorio e altri esami strumentali effettuati in modalità di telemedicina e la riconciliazione della terapia farmacologica. Tale sentenza rappresenta un riconoscimento importante che consolida ulteriormente ruolo e attività della “Farmacia dei Servizi”.
Il quadro normativo della farmacia dei servizi
Il quadro normativo della farmacia dei servizi è stato ricostruito in modo molto puntale dal Tar, prima di giungere alle sue conclusioni. La farmacia dei servizi prende avvio con il decreto legislativo 153/2009, cui seguono i decreti ministeriali attuativi del 2010 e le linee di indirizzo approvate in Conferenza Stato-Regioni nel 2019, fino alle successive leggi di bilancio che hanno avviato e più volte prorogato la sperimentazione.

Le motivazioni addotte dal Tar al “no” si basano essenzialmente sulla distinzione dei ruoli tra farmacia e ambulatori, che non sono in alcun modo equiparabili né sovrapponibili, stante anche i profili giuridici differenti. La farmacia, infatti, eroga “servizi a forte valenza socio-sanitaria”, come test diagnostici o prelievi per l’autocontrollo, in qualità e nel ruolo di presidio-ponte tra l’ospedale e il territorio e di front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In questa prospettiva, pertanto, la farmacia dei servizi rappresenta l’evoluzione di un ruolo già fortemente pubblicistico, orientato alla prossimità e alla tutela della salute. Mentre in merio alla telemedicina in farmacia – tra gli oggetti delle discordia –, il Tar chiarisce inoltre che il presidio non sottrae competenze ai laboratori o agli ambulatori, ma che tale attività si innesta in un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento di medici e strutture abilitate per la refertazione.
In questo senso, le farmacie non svolgono attività sanitarie in senso proprio, ma mettono a disposizione dispositivi e un punto di accesso territoriale, favorendo l’aderenza ai percorsi di cura e il decongestionamento delle strutture tradizionali. Diversamente dalle strutture ambulatoriali autorizzate e accreditate che dispensano attività propriamente sanitarie, dalla diagnosi a visite al paziente, a analisi di laboratorio a seconda del diverso profilo giuridico, organizzativo-strutturale.
Pertanto, sulla base di questa distinzione – chiarisce il Tar – le farmacie sono legittimate a svolgere attività di supporto socio-sanitario, senza necessità di accreditamento, invece obbligatorio e previsto per gli ambulatori. In buona sostanza respingendo integralmente il ricorso, il Tar conferma la legittimità della sperimentazione lombarda.
La questione remunerazione
Una doglianza è stata espressa anche in merito al supporto economico. Il Tar precisa che la distinzione delle competenze, delle prestazioni erogate e dei ruoli, giustificano anche la differenziazione remunerativa per farmacie e ambulatori, la quale è variabile e soggetta ai servizi erogate.

A ragione di ciò, la sentenza aggiunge che si tratta “di una forma speciale di finanziamento, relativa ad una attività ancora in una fase di sperimentazione, e che tiene conto di tutti gli oneri necessari per l’erogazione di nuove prestazioni e servizi”, prorogata nel corso degli anni.
La risposta di FOFI
È positiva la reazione della Federazione Ordini Farmacisti Italiani alla sentenza, contenuta in una apposita circolare. Si legge: “Il ruolo del farmacista consiste nel mettere a disposizione i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, precisando che i risultati ottenuti devono essere successivamente sottoposti all’attenzione del medico. L’attività del farmacista si limita quindi a un supporto di natura esclusivamente materiale, poiché gli esiti dei dispositivi autodiagnostici sono prodotti in modo automatico senza alcun intervento umano”.
Le parole della presidente Annarosa Racca: «Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tar Lombardia. La decisione segue la stessa linea già tracciata da altri Tribunali amministrativi e conferma la piena legittimità della farmacia dei servizi e della telemedicina in farmacia».

La reazione, positiva, di Federfarma
Il passaggio ritenuto sostanziala dalla Federazione, circa la decisone del Tar, posa sulla natura giuridica della farmacia, quindi sulla sua non assimilabilità alle strutture sanitarie accreditate. In particolare la collocazione “pubblicistica” della farmacia nel perimetro del Ssn, fondata sul rapporto “diretto e continuativo” con il Servizio sanitario derivante dalla Convenzione nazionale.
In conclusione la diversità delle prestazioni svolte nelle farmacie dà ragione ai diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività e dei servizi previsti dal d.lgs. 153/2009, che non necessitano di accreditamento.
Fonti di approfondimento
La circolare di FOFI: 15716_sentenza_tar_lombardia_4247_2025_farmacia_dei_servizi.pdf


