La L. n. 362/1991 prevede alcune incompatibilità per i farmacisti, finalizzate essenzialmente alla prevenzione di possibili conflitti di interesse. Tali incompatibilità sono rimaste sostanzialmente immutate anche dopo la L. n. 124/2017, che ha introdotto importanti novità nel mondo delle farmacie, estendendo la possibilità di diventare titolari di una farmacia, oltre che ai farmacisti persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali. Ciò ha creato non pochi dubbi e criticità interpretative, solo in parte dissipate a seguito di successivi interventi della giurisprudenza.

Titolarità di una farmacia privata

Come è noto, la legge n. 124/2017 sulla concorrenza ha introdotto importanti novità nel mondo delle farmacie, segnando il definitivo passaggio da una impostazione di tipo tecnico-professionale nella titolarità e gestione delle farmacie a un’impostazione di tipo economico-commerciale.

La L. n. 124/2017, infatti, modificando l’art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia oltreché a farmacisti, persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali, alle quali possono partecipare, in qualità di soci, sia farmacisti che soggetti privi di tale qualifica, fermo restando che la direzione della farmacia deve essere comunque affidata ad un farmacista.

A fronte di tali novità, le norme sulle incompatibilità dei farmacisti, contenute nella L. n. 362/1991 – emanata quando il quadro giuridico era ben diverso – sono invece rimaste sostanzialmente immutate. Ciò ha provocato notevoli incertezze e difficoltà applicative, solo in parte risolte dalla giurisprudenza.

Ciò premesso, gli artt. 7, comma 2, e 8, comma 1, della L. n. 362/91, modificati dalla L.n.124/2017, prevedono tre ipotesi di incompatibilità per i farmacisti:

  • l’incompatibilità con “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica” (art. 7, comma 2, L. n. 362/91);
  • l’incompatibilità con “la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” (art. 8, comma 1, lett. b), L. n. 362/91);
  • l’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” (art. 8, comma 1, lett. c), L. n. 362/91).

Come chiarito dal Consiglio di stato nel parere del 3 gennaio 2018, tali incompatibilità si applicano anche alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario; tali disposizioni, infatti, non distinguono infatti tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario.

Le incompatibilità di cui sopra rilevano non solo al momento in cui viene richiesto all’Autorità sanitaria il riconoscimento amministrativo dell’avvenuto trasferimento di una farmacia – che è, appunto, condizionato al non ricorrere di tali situazioni – cui consegue il rilascio della concessine sanitaria necessaria per l’esercizio della farmacia (art. 12, comma 3, L. n. 475/1968).

Ciò vale anche ogni qualvolta venga chiesto alla stessa Autorità sanitaria di prendere atto dell’atto costitutivo della società e di ogni sua modifica attinente al mutamento della compagine sociale, che deve essere comunicata dagli interessati entro un termine perentorio (art. 8, comma 2, L. n. 362/1991). In tali casi, l’Autorità sanitaria può verificare le autocertificazioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dagli interessati.

Altre circostanze

L’art. 7, comma 2, L. n. 362/91, prevede l’incompatibilità con “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.

Tale incompatibilità – che si applica a tutti i soci, farmacisti e non, di tutte le società titolari di farmacia – mira ad evitare la partecipazione all’esercizio e/o gestione di una farmacia da parte di figure imprenditoriali o professionali portatrici di interessi privati potenzialmente in grado di confliggere con l’interesse pubblico ad una ottimale dispensazione dei medicinali.

Se fosse possibile per un medico partecipare a una società titolare di farmacia, insorgerebbe in capo al medico/socio l’interesse all’incremento del profitto di tale società, la cui soddisfazione potrebbe condurre all’esercizio di pratiche contrarie alla tutela della salute.

Il Consiglio di Stato, nel parere del 3 gennaio 2018, ha chiarito che l’incompatibilità tra la partecipazione alle società titolari di farmacia e l’esercizio della professione medica riguarda qualunque medico, sia che eserciti la professione, sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’Albo professionale.

Il conflitto di interessi è facilmente ravvisabile qualora sia una persona fisica a svolgere la funzione di farmacista e medico. Ma l’incompatibilità del socio di farmacia può insorgere anche con società che esercitano attività medica, come, ad esempio case di cura, poliambulatori e strutture residenziali. Questi enti, infatti, espletano attività sanitarie attraverso l’opera di medici che per soddisfare gli interessi dell’ente possono essere indotti alla prescrizione di farmaci inutili, dannosi o comunque preferiti ad altri in assenza di criteri imparziali che ne condizionino la scelta. Possono quindi verificarsi situazioni di incompatibilità anche nell’ipotesi in cui la società titolare di farmacia sia partecipata da un socio con personalità giuridica.

Su questo tema, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5/2022,  la quale ha chiarito che la nozione di “esercizio della professione medica”, di cui all’art. 7, comma 2, della L. n. 362/1991, deve essere interpretata nell’ottica di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, a tutela della salute; in questo senso, deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia, indipendentemente dalla natura e dall’incidenza della partecipazione stessa.

Viene così meno l’artificio adottato per superare l’incompatibilità in questione, consistente nel costituire società intermedie, appositamente per la gestione di una farmacia, e partecipata da medici o case di cura; l’incompatibilità in esame, infatti, si estende a tutti i soci, persone fisiche (farmacisti e non farmacisti) e società (di persone e di capitali), di tutte le società titolari di farmacia, quale che sia il ruolo che vi assuma il soggetto che versi in una di tali condizioni e qualunque sia la misura della sua partecipazione (quindi anche ai soci che partecipano con il solo conferimento di capitali).

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 8, comma 3), della L. n. 362/91, la violazione delle disposizioni sulle incompatibilità comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale, per un periodo non inferiore a un anno. Se viene sospeso il direttore responsabile, la direzione della farmacia deve essere affidata a un altro dei soci.

Se poi sono sospesi tutti i soci, allora viene interrotta la gestione della farmacia, per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. In questi casi, l’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria.

Definizione

La norma prevede in primo luogo che è incompatibile con il socio di società farmaceutica l’attività svolta nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco. La norma mira a prevenire che sorga in capo al socio l’interesse a incrementare la vendita dei farmaci prodotti dall’azienda presso la quale svolge tali attività, indirizzando gli acquisti della farmacia (di cui è socio) verso i farmaci prodotti dall’azienda presso la quale il socio svolge attività di produzione o informazione scientifica, e ad evitare che gli acquisti degli utenti vengano indirizzati verso i farmaci prodotti da tale azienda farmaceutica.

In secondo luogo, la norma prevede l’incompatibilità del socio di farmacia con l’esercizio della professione medica. La finalità del divieto risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci, soprattutto rispetto all’attività di prescrizione degli stessi, evitando così possibili conflitti di interessi.

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here