Dal 13 gennaio 2026 entrano in vigore nuovi aggiornamenti riguardanti le sostanze stupefacenti e psicotrope a seguito di due decreti del 16 dicembre 2025 del Ministero della Salute.
Questi aggiornano le tabelle I e IV del Testo unico sugli stupefacenti, relativo a sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e non commercializzabili nelle farmacie, previste dal precedente decreto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
Le nuove disposizioni sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025.
Una misura di salute pubblica
Le nuove disposizioni sono una risposta concreta e “attiva” alle segnalazioni del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. L’attenzione è rivolta alla comparsa sul mercato nazionale e internazionale di nuove sostanze psicoattive e ai rischi connessi per la salute pubblica, emersi anche da sequestri effettuati in Italia e in altri Paesi europei.
Individuare tempestivamente composti potenzialmente pericolosi, efficientare e rendere più performante i controlli in contesti ad alto rischio, contenere il mercato dell’illegalità sono alcuni dei principali obiettivi del nuovo decreto legge.
Le sostanze attenzionate e incluse nelle Tabelle
Sono entrate a fare parte della Tabella I, su disposizione e con decreto a firma del Ministro, On. Oreste Schillaci, le seguenti sostanze:
1S-LSD, derivato 1-(3-(trimetilsilil)propanoil) dell’acido lisergico (LSD), presente nella tabella I del testo unico, che si ritiene agisca come prodrug dell’allucinogeno LSD
- 3,4-EtMC
- 1S-LSD, derivato 1-(3-(trimetilsilil)propanoil) dell’acido lisergico (LSD), presente nella tabella I del testo unico, che si ritiene agisca come prodrug dell’allucinogeno LSD
- 10-OH-HHC e 10-OH-HHC-P, due cannabinoidi sintetici con azione agonisti dei recettori dei cannabinoidi
- CUMIL-EINACA
- delta-9-THC-metilcarbonato, un cannabinoide semisintetico, nonchè il derivato metilcarbonato del delta-9-THC, potenziale prodrug di natura esterea
- isotonitazepina, un oppioide sintetico appartenente alla famiglia dei nitazeni, con effetti narcotici, che agisce come agonista dei recettori μ-oppioidi del sistema nervoso centrale, che espone al rischio di depressione respiratoria e già oggetto di sequestri da parte delle Forze dell’ordine anche sul territorio nazionale
- omomanzidolo, noto anche come omomazindole, un derivato 6-(pirimidinico) del mazindolo, stimolante del sistema nervoso centrale nonché agente anoressizzante, presente nella tabella I del testo unico
- pirofenidone
- 2-MMC
- 4-BMC
- 5,6-dicloro-desmetilclorfina
- alfa-PCYP
- metiodone
- MPHP
Sono invece di ultima inclusione nella Tabella IV:
- Ro 07-3953, un derivato benzodiazepinico, strutturalmente correlato alle sostanze diazepam e fludiazepam, con effetti sedativi ed ansiolitici simili a dette sostanze, presenti nella tabella IV
- norfludiazepam
Ulteriori chiarimenti
Nel provvedimento si precisa che alcune delle sostanze ivi incluse non sono del tutto nuove alle autorità, comunque già oggetto di azioni di controllo sul suolo italiano, in quanto parte di alcune categorie di analoghi di struttura previste dal Testo unico, sebbene non identificate con una denominazione specifica.
Tra queste rientrano ad esempio pirofenidone e 3,4-EtMC, intercettate in Europa già nel 2024 nell’ambito di sequestri in Svezia e Austria, e di CUMIL-EINACA, comparso invece in Germania nel 2023. L’inclusione nelle nuove Tabella li pone a maggior attenzione, identificazione, tutela e controllo da parte delle Forze dell’ordine. Un richiamo viene infine fatto anche a Ro 07-3953, per le caratteristiche farmacologiche sopra espresse. I decreti sono la messa in atto del recepimento di pareri favorevoli dell’Istituto Superiore di Sanità tra marzo e aprile 2025 e del Consiglio superiore di sanità nella seduta straordinaria del 25 novembre 2025, valutando l’aggiornamento delle tabelle coerente con azioni di tutela della salute pubblica.
In ultimo
Va ricordato che di recente il Ministero della Salute aveva aggiornato la tabella degli stupefacenti includendo la ciclorfina nella Tabella I, un potente oppioide di sintesi con effetti sedativi, che agisce sul sistema nervoso centrale con esposizione al rischio di depressione respiratoria.
L’aggiornamento, inserito nel decreto 24 novembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 dicembre. Il provvedimento tiene conto delle segnalazioni, ricevute tra marzo e ottobre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce News-D, di nuove molecole identificate per la prima volta in Europa, tra cui la ciclorfina. Gli effetti della sostanza hanno spinto ad includerla nella lista del monitoraggio intensivo da parte di EUDA (European Union Drugs Agency).
La ciclorfina, inoltre, è stata intercettata in Germania nel mese di settembre 2025 come farmaco benzodiazepinico, venduto online impropriamente e a ottobre è stata ricevuta segnalazione di un caso di intossicazione a scopo autolesivo che ha portato l’allerta al grado II (medio-alto, di prima identificazione sul territorio nazionale). L’inserimento della ciclorfina tra le sostanze in Tabella I del DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) ha avuto parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.


