Nella scelta del regime contabile occorre valutare attentamente pro e contro delle diverse opzioni, con un’attenzione particolare ai flussi di cassa caratteristici della propria farmacia e alla situazione di complessivo indebitamento
La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, Legge 232/2016) ha stabilito che a far data dal 1° gennaio 2017 il reddito dei contribuenti che adottano il regime di ‘contabilità semplificata’ sarà determinato mediante il ‘principio di cassa’. La disposizione riguarda le farmacie con fatturato annuo fino a 700.000 euro al netto dell’Iva, che possono decidere se adottare un regime di contabilità semplificata o ordinaria.
Quali sono le differenze fra regime di contabilità ordinaria e semplificata e quali sono le implicazioni in termini di adempimenti contabili e di determinazione del reddito d’impresa, in ipotesi di farmacia che versi in crisi aziendale?
Il regime di contabilità semplificata consente di limitare gli adempimenti contabili alla tenuta del registro delle vendite e del registro degli acquisti e, quindi, esenta l’imprenditore da alcuni adempimenti imposti invece in ipotesi di regime ordinario, quali la tenuta del registro cespiti ammortizzabili e del libro giornale, nonché la redazione di una situazione patrimoniale al 31/12 di ciascun anno, che evidenzi debiti e crediti.
Il principio di cassa
Il principio di cassa include nel calcolo del reddito solo i costi e i ricavi per cui, nell’anno d’imposta, ci sia stata manifestazione finanziaria (pagamenti/incassi). Si pone in antitesi con il principio di competenza che, invece, impone di registrare le operazioni attive e passive nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui gli incassi e i pagamenti si verificano.
L’applicazione del principio di cassa consente quindi di avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità dei mezzi finanziari; il fine perseguito dal legislatore è di evitare che le imprese debbano pagare imposte su proventi non ancora incassati, con conseguente rischio di sofferenza finanziaria destinata ad autoalimentarsi per via delle sanzioni comminate dall’Erario.
Nonostante il fine meritorio, si può affermare che il principio di cassa non sempre è portatore di convenienza per le imprese che lo adottino; anzi, fra le imprese per cui è maggiore il rischio di ricadute negative dall’utilizzo di detto principio troviamo proprio le farmacie.
I flussi di cassa tipici di una farmacia sono rappresentati da:
- pagamenti di forniture fortemente dilazionati (nella media 60-90 giorni)
- incassi immediati in relazione ai clienti finali e alle Dcr (ad eccezione della Dcr emessa a dicembre, il cui incasso slitta all’anno successivo).
Con l’adozione del principio di cassa, il rischio di uno squilibrio contabile fra incassi e pagamenti, a favore del primo, è molto accentuato.
Per meglio comprendere le conseguenze ai fini della determinazione del reddito imponibile, può essere utile un esempio numerico: ipotizziamo che nel corso dell’esercizio x, la farmacia Alfa registri ricavi per 500.000 euro, integralmente incassati, e abbia costi per 400.000 euro, pagati solo per 300.000 euro (in quanto le restanti fatture scadranno nell’esercizio x+1).
Il reddito imponibile varia a seconda che si adotti il principio di competenza (e quindi il regime di contabilità ordinaria) o quello di cassa (cioè il regime di contabilità semplificata):
- Con il principio di competenza il reddito imponibile è dato da ricavi totali – costi totali = 100.000 euro
- Con il principio di cassa il reddito imponibile è dato da incassi totali – costi effettivamente sostenuti = 200.000 euro
Per un’impresa caratterizzata da flussi di cassa e tempi di incasso/pagamento come quelli tipici di una farmacia, l’adozione della contabilità semplificata, sebbene renda più snelli gli adempimenti amministrativi / contabili, comporta il rischio di una tassazione più incisiva a parità di risultati effettivamente conseguiti.
Contabilità semplificata e crisi aziendale
Quali sarebbero le conseguenze in termini di tassazione in ipotesi di crisi aziendale di una farmacia in regime di contabilità semplificata?
Ipotizziamo il caso di una farmacia in forte tensione finanziaria per via della riduzione delle vendite accompagnata dall’indebitamento nei confronti di istituti di credito.
Nella maggior parte dei casi accadrà che il socio farmacista (specie se ha prestato garanzie personali agli istituti di credito) tenderà a privilegiare il pagamento del debito verso le finanziarie piuttosto che saldare le fatture dei fornitori dei farmaci, che resteranno insolute. Pertanto gli incassi derivanti dalla vendita dei farmaci non saranno controbilanciati dai pagamenti dei farmaci stessi, con conseguente rilevazione di un reddito elevato da assoggettare a tassazione.
Paradossalmente, la farmacia sebbene versi in uno stato di crisi, sarà tenuta al pagamento delle imposte come se si trattasse di una realtà florida e generatrice di ingenti utili.
Si consideri peraltro che, in caso di adozione della contabilità semplificata, l’imprenditore non è tenuto a rilevare in contabilità esistenze iniziali e rimanenze finali di magazzino: quest’ultima esenzione, in ipotesi di accesso a un concordato preventivo, è foriera di un’ulteriore criticità, perché le rimanenze di magazzino costituiscono un valore dell’attivo concordatario di cui deve essere obbligatoriamente data evidenza nel piano che dovrà indicarne anche il valore di realizzo, previa perizia di stima.
Quindi, l’impresa in contabilità semplificata che decide di accedere al concordato, dovrà segnalare al Tribunale le ragioni dell’assenza del dato del magazzino nella contabilità e, comunque, dovrà rilevare le rimanenze e procedere alla loro stima.
Quale regime scegliere?
In conclusione, nella scelta del regime contabile da adottare si suggerisce di non farsi guidare esclusivamente dal numero degli adempimenti contabili, più o meno snelli, da svolgere ma di valutare attentamente pro e contro dei diversi regimi, con un occhio ai flussi di cassa caratteristici della propria farmacia e alla situazione di complessivo indebitamento.