Dal 2019 si estende l’obbligo della fatturazione elettronica

Dal mese di gennaio del prossimo anno, tutti i titolari di Partita Iva, farmacie comprese, dovranno emettere fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali verso altre Partite Iva sia nei confronti dei clienti

Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle imprese e degli obiettivi di semplificazione delle operazioni Iva, l’obbligo della fatturazione elettronica, che è circoscritto dal 2015 alle operazioni effettuate con la pubblica amministrazione, sarà esteso, come previsto dalla Legge di bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi (B2B) e alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Pertanto, dal prossimo anno tutti i titolari di Partita Iva, farmacie comprese, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali verso altre Partite Iva sia nei confronti dei consumatori finali.

Sono esonerati dall’obbligo di emissione le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano nel regime di vantaggio (regolato dall’articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, convertito nella Legge 111/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).

Formato, trasmissione e ricezione

La fattura elettronica (B2B e B2C) dovrà essere emessa nel medesimo formato oggi previsto per le fatture elettroniche emesse verso la PA, quindi in formato XML, e dovrà essere trasmessa alla controparte tramite il sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Con decreto ministeriale, potranno essere individuati altri formati.

Le fatture elettroniche B2C, emesse nei confronti dei consumatori finali, saranno rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica o analogica sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare a tale copia. Le fatture elettroniche che non transitano attraverso il sistema di interscambio si considerano non emesse, con la conseguente applicazione di sanzioni.

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (un software da installare sul PC, una procedura web, un’app dedicata e un QR code) o tramite software disponibili in commercio. La trasmissione potrà avvenire via PEC, utilizzando le procedure web e/o l’app dell’Agenzia o, con preventivo accreditamento a SdI, tramite un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (SdIcop) o un sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti (SdIFtp).

Per quanto riguarda la ricezione delle fatture, gli operatori economici potranno scegliere tra la ricezione via PEC o per mezzo dei sistemi SdIcop e SdIFtp, ma in entrambi i casi non potranno prescindere dalla collaborazione con i provider di software per acquisire l’originale della fattura in formato XML e tradurla in un file che sia leggibile e, nel contempo, utilizzabile.

Anche sul fronte della conservazione elettronica l’Agenzia ha messo a disposizione gratuitamente un servizio di conservazione delle fatture in formato XML, previa adesione a un accordo di servizio, disponibile nell’area web riservata di ciascun operatore sul sito dell’Agenzia.

Niente più spesometro

La fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni Iva determina la naturale abrogazione del cosiddetto ‘spesometro’ (comunicazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi) ed elimina gli incentivi prima legati alla libera scelta di emettere fatture elettronica. Dal 2019, gli incentivi saranno riconosciuti esclusivamente ai soggetti IVA che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni superiori a 500 euro, nei modi da stabilire con decreto del MEF. In particolare, verrà garantito un minor lasso di tempo entro cui l’Agenzia delle entrate potrà inviare avvisi d’accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette: 3 anni anziché i 5 anni previsti ordinariamente.

Altri effetti

Sarà impossibile omettere le registrazioni contabili per uno o ambedue i soggetti coinvolti, ovvero annotare contabilmente importi diversi da quelli dell’effettiva transazione. In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, la stessa si considera non emessa e si applica la sanzione tra il 90 e il 180% dell’Iva relativa alla fattura ritenuta non emessa.

In caso di omissione della trasmissione della fattura elettronica o di trasmissione con dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura, con il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione viene ridotta a 500 euro se l’adempimento della trasmissione è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza.