Il ruolo della farmacia italiana ha subito una metamorfosi irreversibile. La “Farmacia dei Servizi” non è più una proiezione futura, ma una realtà consolidata in cui l’erogazione di prestazioni di prima istanza, la telemedicina e lo screening sul territorio rappresentano pilastri fondamentali del SSN.
In questo contesto di forte evoluzione, la gestione fiscale cessa di essere un mero adempimento burocratico per trasformarsi in una leva strategica di crescita. Investire in nuove tecnologie e nell’aggiornamento continuo delle competenze è indispensabile per rimanere competitivi e garantire standard qualitativi elevati.
Tuttavia, quando si parla di “agevolazioni fiscali” per i professionisti della salute, è necessario fare un’importante chiarezza terminologica per evitare errori grossolani in sede di dichiarazione dei redditi. Per i professionisti e le imprese sanitarie, la quasi totalità delle voci di spesa legate all’attività non si traduce in detrazioni (ovvero sconti diretti sull’imposta lorda, come per i privati cittadini), bensì in deduzioni.
Queste ultime agiscono abbattendo la base imponibile su cui verranno calcolate le imposte (IRPEF o IRES), riducendo così indirettamente il carico fiscale. Comprendere i meccanismi che regolano il passaggio tra anno fiscale e investimenti strutturali è il primo passo per pianificare lo sviluppo del proprio presidio sanitario.
Il valore della competenza
L’aggiornamento professionale non è solo un obbligo deontologico e di legge legato al triennio formativo ECM, ma rappresenta un costo d’impresa totalmente governabile sotto il profilo fiscale. Il quadro normativo di riferimento, stabilizzato dal Jobs Act del lavoro autonomo (Legge 81/2017), riserva un trattamento di massimo favore alle spese sostenute dai professionisti sanitari per la partecipazione a eventi formativi.
Per i farmacisti che operano in regime contabile ordinario o semplificato, la legge prevede la deducibilità integrale (al 100%) delle spese di iscrizione a corsi di formazione, master, convegni, congressi e corsi ECM. Questa agevolazione è però soggetta a un tetto massimo di spesa pari a 10 mila euro annui.
Il legislatore ha mostrato una particolare sensibilità anche per i costi logistici, spesso rilevanti quando i congressi di riferimento si tengono lontani dalla sede lavorativa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ai corsi di formazione sono anch’esse deducibili al 100%, ma rientrano in un plafond separato e autonomo, il cui limite massimo è fissato a 5 mila euro annui.
Farmacie con dipendenti
Se è il titolare della farmacia a sostenere il costo della formazione ECM, tali spese non sottostanno ai limiti dei lavoratori autonomi. Vengono invece iscritte a bilancio come costi del personale, deducibili integralmente ai fini IRES e IRPEF, poiché finalizzate al mantenimento delle competenze obbligatorie per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Rimane invece escluso da questa possibilità di deduzione analitica il professionista (farmacista collaboratore) che adotta il Regime Forfettario. Per questa categoria, infatti, il fisco abbatte i ricavi applicando una percentuale fissa (coefficiente di redditività) che si presume comprensiva di ogni costo di gestione, inclusa la formazione. Per i forfettari, dunque, la spesa formativa non riduce ulteriormente le tasse, pur rimanendo un obbligo di legge per il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine.
Ammortamento nel regime ordinario
Per i soggetti in contabilità ordinaria o semplificata, i beni strumentali il cui costo d’acquisto è superiore a 516,46 euro non possono essere dedotti interamente nell’anno di acquisto. Il loro costo deve essere ripartito in più quote annuali (ammortamento), in base a coefficienti ministeriali che riflettono il logorio fisico e tecnologico del bene.
Per i piccoli dispositivi – il cui costo è inferiore a 516,46 euro – è consentita la deduzione immediata e integrale nell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto.
I costi per i programmi gestionali, i sistemi di cybersecurity e le licenze per le piattaforme di telemedicina (essenziali per la Farmacia dei Servizi) sono considerati beni immateriali e sono ammortizzabili in quote costanti, generalmente in un periodo di tre anni.
Leasing o noleggio operativo
Per non immobilizzare ingenti capitali e mantenere la strumentazione sempre aggiornata, molti farmacisti e medici optano per formule alternative all’acquisto diretto:
- leasing finanziario: consente il riscatto finale del bene. I canoni sono deducibili lungo la durata del contratto, a condizione che questa non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario previsto dal fisco per quel determinato bene;
- noleggio operativo (locazione utente): non prevede il riscatto (se non come opzione straordinaria) ed è assimilabile a un servizio. I canoni mensili sono deducibili al 100% come costi di esercizio ordinari, presentando il vantaggio di includere spesso l’assistenza tecnica e la manutenzione calibrazione, voci critiche per i dispositivi medici.
Dispositivi medici e prestazioni
Le procedure quotidiane della farmacia e dello studio medico hanno un impatto diretto sulle tasche del paziente/cliente. In questo caso, il termine corretto da usare è detrazione, ed è pari al 19%. Per garantire al cittadino la possibilità di detrarre correttamente le spese sanitarie nella propria dichiarazione dei redditi, il professionista della salute deve presidiare con rigore alcuni automatismi normativi e comportamentali.
Per quanto riguarda i medicinali (siano essi farmaci etici, SOP, OTC o omeopatici), la detrazione è subordinata all’emissione dello scontrino “parlante”, che deve riportare il codice fiscale del destinatario e l’identificazione del farmaco. In questo specifico caso, il pagamento da parte del cliente può avvenire sia in contanti sia con modalità tracciabili (carte e bancomat), senza che ciò pregiudichi il diritto allo sgravio fiscale.
Le medesime regole di flessibilità nei pagamenti si applicano ai dispositivi medici, inclusi quelli presi a noleggio in farmacia o nello studio (come tiralatte, aerosol o stampelle). Tuttavia, il farmacista ha l’obbligo di verificare che i prodotti venduti rechino la marcatura CE e che lo scontrino o la fattura riportino la dicitura generica o specifica che ne attesti la conformità ai regolamenti europei (UE/2017/745). In assenza di tali indicazioni, il cliente perde il diritto alla detrazione del 19%.
Guida pratica alla fine dell’anno fiscale
Per massimizzare i benefici offerti dal legislatore e non farsi trovare impreparati, il farmacista titolare deve seguire una precisa roadmap di controllo prima della chiusura dell’esercizio fiscale:
- monitoraggio del Plafond ECM: è opportuno verificare le spese di formazione sostenute dall’inizio dell’anno. Se si è vicini al tetto dei 10 mila euro per le iscrizioni, può essere strategicamente conveniente posticipare eventuali nuove adesioni a master o corsi non urgenti all’esercizio successivo;
- pianificazione del turn-over tecnologico: sostituire i vecchi dispositivi medici obsoleti entro il 31 dicembre consente di far entrare la prima quota di ammortamento (o il primo canone di noleggio/leasing) già nel bilancio dell’anno in corso, riducendo l’imponibile a breve termine;
- verifica dei sistemi di trasmissione: assicurarsi che i sistemi informatici della farmacia o dello studio medico siano correttamente allineati e configurati per l’invio telematico dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), riducendo a zero il rischio di sanzioni o discrepanze che potrebbero innescare controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo tratto dall’edizione cartacea n.8, settembre 2026, p.48


