La dispensazione di un medicinale non coincide con la semplice consegna di una confezione. Comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza professionale e le indicazioni rivolte al paziente e rientra tra le attività proprie del farmacista. Quando queste funzioni vengono affidate a personale privo della necessaria abilitazione, si configura dunque un esercizio abusivo della professione.
Un problema che si perpetra nel tempo
Non si tratta, peraltro, di una questione nuova. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – FOFI, era già intervenuta sul tema, anche con la circolare federale n. 7909 del 24 febbraio 2012, richiamando gli Ordini territoriali alla vigilanza sul rispetto della normativa e delle disposizioni deontologiche in materia di esercizio abusivo della professione. La circolare, successivamente ripresa anche nel Commentario al Codice deontologico, sottolineava inoltre la necessità di una chiara identificazione del farmacista rispetto agli altri soggetti che operano nella farmacia.
Cosa prevede l’articolo 348 del Codice penale
A riportare oggi l’attenzione sulla questione, in un momento di particolare carenza di farmacisti, è Sinasfa – Sindacato Nazionale dei Farmacisti non Titolari, che richiama il quadro delle responsabilità connesse all’impiego di personale non abilitato nella gestione delle prescrizioni e nella dispensazione dei medicinali.
Il riferimento è all’articolo 348 del Codice penale, che disciplina l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione. Per chi esercita abusivamente la professione sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro. La disciplina prevede inoltre pene più severe per il professionista che determini altri a commettere il reato o ne diriga l’attività: in questo caso la reclusione va da uno a cinque anni e la multa da 15 mila a 75 mila euro.
La questione riguarda, innanzitutto, il personale non abilitato quando, oltre alle normali attività di supporto, riceve o gestisce prescrizioni, dispensa direttamente medicinali o fornisce consigli di carattere professionale al paziente. Il fatto che tali attività siano richieste dal datore di lavoro non le rende lecite: la responsabilità deve essere valutata sulla base della condotta concretamente tenuta e delle circostanze del singolo caso.
Le responsabilità di titolare e direttore
L’eventuale responsabilità non riguarda necessariamente soltanto chi compie materialmente l’atto. L’articolo 348 prende infatti in considerazione anche il professionista che determini altri a commettere il reato o ne diriga l’attività.
Assume quindi particolare rilievo la posizione del farmacista titolare che organizzi il lavoro affidando a personale non abilitato compiti riservati alla professione. Analogamente, la posizione del direttore deve essere valutata in relazione alle funzioni concretamente esercitate e all’eventuale consapevolezza dell’impiego di personale non abilitato nella gestione delle prescrizioni o nella dispensazione.
La posizione e le responsabilità del farmacista collaboratore
Diversa è la posizione del farmacista collaboratore: la semplice presenza accanto a un banconista o a un magazziniere non determina automaticamente una responsabilità penale. Occorre accertare la condotta concretamente tenuta, la consapevolezza e l’eventuale contributo fornito all’attività abusiva. Un coinvolgimento consapevole nella condotta o un ruolo di determinazione o direzione dell’attività possono invece assumere rilievo ai fini della responsabilità. Tuttavia, sottolinea Sinasfa «pagare uno stipendio non attribuisce al datore di lavoro il diritto di imporre al dipendente lo svolgimento di qualsiasi attività».
Se dalla condotta deriva un danno al paziente
Le conseguenze possono, inoltre, andare oltre la contestazione dell’esercizio abusivo. Se dalla condotta derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime, il quadro sanzionatorio può aggravarsi. In tal senso si richiama la legge n. 3/2018, che prevede, nei casi indicati, la reclusione da tre a dieci anni per l’omicidio colposo, da sei mesi a due anni per le lesioni personali colpose gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per quelle gravissime.
Alle conseguenze penali può aggiungersi inoltre il risarcimento dei danni al paziente. Qualora il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, la responsabilità risarcitoria può coinvolgere, secondo le rispettive condotte accertate, anche coloro che abbiano concorso alla produzione del danno.
Attività di supporto vs attività professionale
Il punto centrale resta dunque la distinzione tra le attività di supporto che possono essere affidate al personale non farmacista e quelle che, per il loro contenuto professionale, devono essere svolte dal farmacista. Un confine che non riguarda soltanto l’organizzazione del lavoro in farmacia, ma anche la tutela della responsabilità professionale e della sicurezza del paziente.


