Il tema del trasferimento della sede farmaceutica sta assumendo un rilievo sempre maggiore, parallelamente con le esigenze crescenti dei titolari di farmacia di ricercare nuove ubicazioni per i locali della farmacia, dettate da diverse situazioni: vicende di inurbamento, fenomeni migratori, l’impoverimento di certe aree del territorio, il sorgere i nuovi centri abitati con il conseguente spostamento dei bacini di utenza, e così via.

I principi generali

Alla luce della normativa vigente – e in particolare dell’art. 1 della L. n. 475/1968 – i titolari di farmacia sono in linea generale liberi di trasferire la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in conformità al principio costituzionale di libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore.

Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 475/1968, il titolare di farmacia che intenda trasferire la sede della farmacia deve necessariamente farne richiesta all’Autorità Sanitaria (ASL) che ha la competenza sulla zona assegnata alla farmacia stessa – o eventuali altri enti previsti dalle singole legislazioni regionali – allegando la documentazione prevista dall’Autorità di competenza.

La domanda viene pubblicata per almeno 15 giorni presso l’albo di Aziende Sanitarie e Comuni, in modo che tutti gli interessati (e in particolare alle altre farmacie della zona) possano così prendere conoscenza della richiesta e formulare eventuali osservazioni, partecipando al procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/1990.

La libertà dei titolari di farmacia nel trasferire la sede all’interno della pianta organica non è tuttavia illimitata. Devono essere infatti rispettate due specifiche condizioni affinché possano essere trasferiti i locali di una farmacia:

  • i nuovi locali devono essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica;
  • deve essere rispettata una distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine.

A tali condizioni si ne aggiunge poi una ulteriore condizione generale, che implica una valutazionediscrezionale da parte della P.A.; l’autorità competente può infatti negare l’autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfattele esigenze degli abitanti della zona” (art. 13, D.P.R. n. 1275/1971).

La distanza minima legale tra farmacie

Ai sensi dell’art. 1 L. n. 468/1975, la distanza minima di 200 mt. dalle altre farmacie è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Tale criterio è stato via via interpretato e applicato da numerose pronunce giurisprudenziali, che si sono via via succedute negli anni. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il dato relativo alle distanze fra sedi farmaceutiche viene ricavato da parte dell’Amministrazione dalle perizie che la parte interessata allo spostamento deve necessariamente produrre con la domanda di autorizzazione.

È stato poi chiarito che la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie deve essere individuata tenendo conto delle regole contenute nel Codice della strada e di quelle di comune prudenza. Ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve si riferisce poi al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.

In più, quando la sede farmaceutica è istituita con riferimento a un centro commerciale, la distanza minima si misura dalla soglia d’ingresso della struttura anziché da quella del punto vendita all’interno del centro commerciale, dovendosi escludere dalla misurazione il percorso interno.

Il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona

Il menzionato art. 13, D.P.R. n. 1275/1971 prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

In proposito, la giurisprudenza ritiene che la discrezionalità attribuita alla P.A. sia ridotta e si limita alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’idoneità sanitaria dei locali e al limite delle distanze.

In casi particolari, qualora lo spostamento dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona potrebbe arrecare pregiudizio all’utenza, rendendo oggettivamente difficoltoso per gli abitanti della zona raggiungere la nuova sede farmaceutica, l’Amministrazione, a seguito di apposita istruttoria e fornendo adeguata motivazione, può negare l’autorizzazione al trasferimento richiesto

Ad esempio, l’autorizzazione al trasferimento di una farmacia può essere negata qualora un determinato ambito del territorio comunale, considerate le particolari e concrete condizioni urbanistiche, rimanga privo del servizio farmaceutico, o qualora per una parte significativa della popolazione risulti peggiorato l’accesso al servizio.

Ai fini di tale valutazione, la giurisprudenza valorizza in particolare la possibilità che nella nuova sede farmaceutica si abbia un miglioramento e ampliamento dei servizi ai pazienti, realizzati nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi.

Recentemente, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto non legittima la decisione dell’amministrazione di negare l’autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia sulla base dell’interesse ad una corretta distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica, ritenuto prevalente rispetto alla prospettiva di effettuare di prestazioni di una moderna farmacia di servizi.

Ciò in quanto il miglioramento del servizio che le farmacie possono realizzare nell’ambito della normativa sulla farmacia dei servizi non può essere valutato alla stregua di un mero criterio imprenditoriale di tipo privatistico, bensì alla luce della logica del servizio pubblico, cui partecipano a tutti gli effetti le farmacie.

A tal proposito, l’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni il 6 marzo 2025 – che disciplina i rapporti tra le farmacie pubbliche e private e il SSN – ha stabilito che la distanza minima di 200 mt. tra le farmacie vige anche per i locali esterni delle farmacie, utilizzati nell’ambito della Farmacia dei servizi. I locali esterni alla farmacia sono infatti considerati una mera articolazione sul territorio della farmacia, per cui agli stessi si applica la medesima normativa delle farmacie, ivi compresa la distanza minima.

Tratto dal numero di giugno 2026 di Tema Farmacia News

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here