Dal prossimo 6 novembre, a quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 ottobre, entra in vigore il decreto sulle prescrizioni transfrontaliere del Ministero della Salute, in comune accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento traduce l’intesa con la Conferenza Stato Regioni del 23 luglio 2026, e dà attuazione all’articolo 12, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, riguardante la direttiva europea sull’assistenza sanitaria transfrontaliera.

La “prescrizione transfrontaliera”: che cos’è, cosa prevede e come funzione.

Nella definizione la sua essenza: si tratta di una ricetta per terapia specifica, rimborsata oppure no dal Servizio Sanitario Nazionale, rilasciata al cittadino-paziente da un medico prescrittore italiano, valevole per la dispensazione o l’acquisto di quel prodotto in qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La prescrizione transfrontaliera non è tuttavia estesa a tutti i farmaci, ne sono escluse ad esempio ricette per terapie mediche speciali di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 219/2006, quindi medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Sono possibili due modalità di erogazione della prescrizione transfrontaliera: in formato elettronico, emesso dalla piattaforma del sistema NCPeH (National Contact Point for eHealth), attivata Ministero della Salute sulla base di ricette elettroniche nazionali, verso le farmacie estere degli Stati membri che hanno in essere scambi elettronici con l’Italia e che ne fanno richiesta.

Le prescrizioni elettroniche riguardano limitatamente medicinali facenti parte di una serie di molecole e prodotti che saranno messi online sulla piattaforma del Ministero della Salute entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, con update periodico degli elenchi.

Oppure le prescrizioni trasfrontaliere possono essere in forma cartacea, rilasciata tradizionalmente dal medico, utilizzabile presso farmacie estere di Stati membri che non hanno gli scambi elettronici con il nostro Paese, o anche emesse su richiesta del cittadino-paziente. Questa è erogabile per tutti i medicinali commercializzati in Italia, fatto salvo per le prescrizioni speciali.

Come avviene la dispensazione

Il farmacista estero, di qualsiasi Stato Membro, può innanzitutto decidere da decreto e laddove previsto dalla normativa nazionale, di non dispensare il farmaco prescritto in Italia per una serie di ragioni, ad esempio di carattere etico, quando il farmacista italiano godrebbe dello stesso diritto.

In caso di prescrizione frontaliera elettronica, presso uno Stato membro che ha attivato gli scambi con l’Italia, il cittadino-paziente deve fornire alla farmacia estera un documento che ne comprovi l’identità, il codice fiscale riportato sulla Tessera sanitaria e il numero di ricetta (NRE o NRBE) indicato nella prescrizione. La farmacia estera, tramite il National Connector interroga il sistema italiano che consulta il Sistema Tessera Sanitaria per verificare l’esistenza e la spendibilità della prescrizione.

In assenza di criticità, il National Connector italiano genera e trasmette la prescrizione transfrontaliera e la farmacia estera può così dispensare il medicinale, inviando poi l’informazione di avvenuta dispensazione al Sistema TS, che chiude la procedura. In caso di esito negativo, il farmacista riceve un messaggio di errore e il medicinale non viene rilasciato alla persona. Ricette elettroniche per più prescrizioni farmaceutiche vengono “frammentate” in singole prescrizioni transfrontaliere tante quanto sono le richieste di medicinali e sono utilizzabili per un’unica dispensazione.

In caso di dispensazione parziale, la prescrizione non è più utilizzabile né in Italia né all’estero. Mentre per la prescrizione cartacea è necessario che la persona dia prova di sé alla farmacia estera tramite documenti identificativi della propria identità, unitamente alla prescrizione completa delle informazioni richieste. Se è tutto in regola (identità e validità della prescrizione secondo la direttiva UE 2012/52, allegato 1 del decreto legislativo 38/2014) la farmacia estera provvede a dispensare i farmaci prescritti.

Rimborsi

Seguono due dinamiche specifiche: cittadini/pazienti che anticipano il costo dei medicinali dispensati nella farmacia estera secondo le tariffe in vigore nello Stato di erogazione, possono richiedere il successivo rimborso nel rispetto del regolamento CE 883/2004, oppure il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera può avvenire secondo le modalità del capo III del decreto legislativo 38/2014.


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