Cessione della farmacia: possibilità di affrancare la plusvalenza per le quote di partecipazione in società

La legge di stabilità 2013 ha rinnovato la possibilità, per le persone fisiche, di rideterminare il valore delle partecipazioni possedute in società – pagando una determinata imposta sostitutiva – affrancando quindi la plusvalenza normalmente tassabile in caso di cessione di quote. Infatti, in base alla legislazione ordinaria, in caso di cessione di quote di società si viene tassati sulla plusvalenza determinata con riferimento alla differenza tra il prezzo realizzato con la vendita e il costo o valore di acquisto delle quote oggetto di cessione. La disposizione in esame consente di assumere, al posto del suddetto costo o valore di acquisto, il valore delle quote possedute stimato al primo gennaio 2013 sulla base di una apposita perizia disposta da un professionista abilitato.

Ciò consente, in caso di cessione delle quote di partecipazione, di determinare la plusvalenza sottraendo dal prezzo realizzato il valore determinato attraverso la perizia. Gli adempimenti e le regole per poter beneficiare della suddetta norma agevolativa sono i seguenti:

  • un professionista abilitato (dottore commercialista, ingegnere ecc…) deve redigere una perizia – che deve essere asseverata, cioè dotata di un documento che conferma la certezza dei contenuti da parte del perito, sotto la propria responsabilità – entro il 30 giugno 2013 (1 luglio essendo 30 giugno domenica). La perizia deve fare riferimento al valore delle quote possedute alla data dell’1 gennaio 2013;
  • il contribuente interessato deve versare una imposta sostitutiva, da calcolarsi sul valore così rideterminato, pari al:
    • 4% sulle partecipazioni “qualificate” (cioè superiori al 20% per le società di capitali ed al 25% per le società di persone);
    • 2% sulle partecipazioni “non qualificate”.

Il versamento deve essere effettuato entro l’1 luglio 2013 per l’intero ammontare, o (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima di tre rate annuali di uguale importo (oltre agli interessi per le rate successive alla prima).

La perizia giurata deve, inoltre, fare riferimento all’intero patrimonio della società e il valore delle quote da affrancare (al 1 gennaio 2013) è determinato relativamente alla percentuale di patrimonio della società rappresentativa della partecipazione stessa.

In caso di futura vendita delle quote a un prezzo eventualmente inferiore a quello indicato nella perizia di stima non si ha la decadenza della norma agevolativa illustrata.

In conclusione, fatto salvo l’approfondimento dei singoli casi, risulta evidente la generale convenienza dell’affrancamento delle plusvalenze al posto delle più onerose imposte ordinarie dovute sulle plusvalenze risultanti dalla cessione delle quote. Quanto sopra, da un punto di vista pratico, è da prendere in considerazione in ipotesi di programmi concreti di vendita di breve o medio periodo, e trova di fatto applicazione in tutti i casi di farmacie gestite in forma societaria con la possibilità di cessione (di tutte o di parte delle quote) riducendo in modo significativo il costo fiscale dell’operazione.

Studio Rossi, Pavia e Milano

2 Commenti

  1. Nel caso di cui sopra (Affrancamento delle quote), Potreste informarmi circa la possibilità per l’acquirente delle quote di beneficiare dell’ammortamento, oppure è da considerare esclusa questa possibilità anche in caso di acquisto ad un valore inferiore dell’affrancamento.
    Vi sarei molto grato se poteste darmi una risposta esaustiva con anche i riferimenti normativi.
    Cordiali saluti

    • Al contrario di quanto avviene in caso di acquisto di azienda con conseguente possibilità di deduzione-entro i limiti di legge-della quota di ammortamento di quanto corrisposto a titolo di avviamento, non è prevista alcuna possibilità di ammortamento sulle quote acquisite a titolo personale, prescindendo dal valore sostenuto per l’acquisto delle stesse.
      Cordiali saluti
      Mauro Rossi

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