Obbligo generalizzato di vaccinazione contro Covid-19 per gli operatori sanitari, farmacisti compresi. È quanto prevede la bozza del Decreto Covid approvato nella serata del 31 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri.
Come si legge nella bozza del testo, «Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».
La vaccinazione «può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale».
L’iter operativo
Come funzionerà la procedura di verifica che l’obbligo sia rispettato? Il primo passo spetta agli ordini professionali, che entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto dovranno trasmettere gli elenchi dei propri iscritti. Saranno poi le Regioni a «verificare lo stato vaccinale di ciascuno», in particolare dovranno verificare che vi sia stata l’effettuazione «della vaccinazione o la presentazione della richiesta». In caso negativo, le Aziende sanitarie locali dovranno invitare gli interessati a produrre la documentazione relativa all’avventa vaccinazione entro cinque giorni; in assenza della documentazione, scatterà l’invito a mettersi in regola con l’obbligo.
Trascorso il termine, «l’azienda sanitaria locale accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne daÌ immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale». Ne scaturirà dunque «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2». L’ordine professionale di riferimento comunicherà poi la sospensione dell’interessato, mentre il datore di lavoro «adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente». La sospensione manterrà efficacia «fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»