Oltre il 90% delle ispezioni senza rilievi, un dato di altissimo livello che attesta, assicura e certifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati nelle farmacie lombarde, quindi per il singolo cittadino-paziente e la collettività tutta. Sono i risultati di una indagine ispettiva svolta nelle farmacie di comunità che attestano dunque che il modello di collaborazione strutturato tra Regione Lombardia e i farmacisti è virtuoso.

Un esempio anche per altri presidi territoriali, regionali. I dati sono stati presentati nel corso dell’evento “Il rispetto dei formalismi nella dispensazione e nell’organizzazione della farmacia: analisi delle criticità riscontrate in fase ispettiva”, strutturato dall’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano e con i Servizi Farmaceutici di ATS Milano e ATS Brianza.

L’indagine ispettiva

Un controllo capillare: 3.155 farmacie e dispensari lombardi su 3.263 in cui sono operativi oltre 10 mila farmacisti sono stati “chiamati a rapporto” circa le attività condotte nel biennio 2024-2025. A parlare, sul buon esito del processo, sono le percentuali di conformità: tutto è risultato in regola e senza condizioni, in quasi la totalità dei casi, restando poco sotto la soglia del 100%, non raggiunta a causa della richiesta di ulteriori rilievi, in alcuni presidi, per delle criticità classificate a livello d’attenzione medio-basso.

In generale, i dati riconoscono la professionalità dei farmacisti, gli elevati standard tecnico-professionali e organizzativi dell’attività quotidiana dei presidi territoriali, la qualità del servizio farmaceutico, quindi l’attenzione alla sicurezza dei cittadini. Con un quadro in generale miglioramento: infatti, rispetto al biennio precedente, l’indagine ha accertato una diminuzione delle difformità del 7% nelle farmacie controllate ed anche la quota di farmacie con criticità classificate a livello di attenzione alto, è risultata in calo, passando dal 12% del biennio 2022-2023 al 7% del biennio 2024-2025.

Come funziona il processo ispettivo

Risponde al Testo Unico delle Leggi Sanitarie che definisce che ogni farmacia sul suolo nazionale sia oggetto, almeno una volta ogni due anni, di una valutazione ispettiva. In particolare, il sistema di programmazione di Regione Lombardia prevede una vigilanza regionale, capillare e uniforme, tale da garantire una copertura prossima al 100% in tutte le ATS.

Capillari e accurate, le indagini ispettive ATS vengono eseguite da apposite Commissioni e si estendono sia a aspetti professionali sia organizzativi dove le difformità sono valutate in collaborazione con l’Agenzia dei Controlli di Regione Lombardia sulla base di:

  • impatto sulla sicurezza del paziente
  • trasparenza delle informazioni
  • rispetto della deontologia professionale
  • adempimenti amministrativi
  • tutela dei lavoratori.

Ciò a benefico dei presidi, dei farmacisti, ma soprattutto dei cittadini: infatti, il sistema di vigilanza regionale punta a “certificare” la professionalità nella conduzione delle singole attività e prestazioni, delle farmacie di comunità, tramite varie azioni, quali ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie, per ottimizzare e garantire qualità, sicurezza e continuità del servizio farmaceutico.

La normativa

L’attività ispettiva sulle farmacie è disciplinata in via generale dall’art. 127 R.D. n. 1265/1934, ed è poi sottoposta alle singole leggi regionali. Essa può essere promossa d’ufficio, su richiesta dell’Ordine dei farmacisti (art. 8, comma 2, L. n. 175/1992) o su richiesta di altre autorità. L’ispezione non è “a spot”: l’attività di una farmacia è sottoposta a un complesso sistema di controlli, in vari momenti di percorso, in fase di autorizzazione innanzitutto e successivamente, durante lo svolgimento del servizio farmaceutico.

L’ispezione, inoltre, può essere di diversa natura: preventiva ordinaria o straordinaria, ciascuna con un particolare obiettivo e raggio di azione.

L’ispezione preventiva può riguardate i locali ed è effettuata con un preavviso, prima del provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico, in occasione dell’apertura di una nuova farmacia o del trasferimento di una preesistente, o essere di tipo igienico-sanitario. Anche questa è effettuata con un preavviso dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico, ma prima dell’apertura al pubblico.

L’Ispezione ordinaria tecnico-professionale viene eseguita almeno ogni biennio, secondo le disposizioni regionali e i provvedimenti della singola ASL, con eventuale preavviso, oppure no, ed ha lo scopo di verificare la regolarità dell’esercizio farmaceutico, quindi accertare il rispetto delle normative vigenti circa, ad esempio, la conservazione dei medicinali, la gestione dei processi tecnico-professionali e la presenza di personale qualificato.

L’ispezione straordinaria, non ha data fissa, ma di norma viene eseguita per specifiche segnalazioni, esposti o per verificare l’ottemperanza a precedenti provvedimenti, come la regolarizzazione di violazioni già riscontrate, o quando l’Asl lo richieda. Da qui il fatto che non sono preventivate o preavvisate al presidio e al farmacista, con motivazioni che devono essere comunicate al titolare nel corso dell’ispezione. La sua rivelazione o preannuncio configura un’ipotesi penalmente sanzionabile per i casi che rientrano nel DPR 309/1990 (stupefacenti).

Le ispezioni di qualsiasi natura devono essere condotte obbligatoriamente alla presenza del titolare o del direttore responsabile, ritenendo l’assenza ingiustificata o reiterata equiparabile a un rifiuto formale e tale da consentire comunque alla Commissione di procedere, mentre un’ispezione effettuata senza la presenza del responsabile, in mancanza di un rifiuto esplicito, è illegittima e comporta la nullità del verbale.

A seguito dell’ispezione la commissione ha l’obbligo di redigere un verbale di ispezione, in cui si riportino gli esiti del controllo all’Autorità Sanitaria Locale, compreso gli illeciti rilevati e eventualmente contestati, le dichiarazioni rese dal personale ispettivo, dal titolare o dal direttore della farmacia, le firme dei partecipanti o la motivazione dell’eventuale mancata sottoscrizione e le eventuali sanzioni pecuniarie.

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