Cresce il numero di farmacisti freelance, quindi a partita IVA, che prestano attività nelle farmacie italiane, consentendo di colmare le attuali carenze di risorse e le criticità nel reperire collaboratori. Costoro, i farmacisti autonomi, rappresentano un ulteriore valore aggiunto all’expertise e disponibilità portata in front office, dietro il banco della farmacia al servizio del cittadino-paziente.
Mancano numeri certi, ma si stima che i farmacisti a Partita IVA coprano il 20% del fabbisogno professionale. Oggi al centro di una recente querelle, conclusasi con la sentenza 231/2026 del 4 giugno scorso, della Corte d’Appello di Ancona: chiaro il verdetto. Le farmacie possono ricorre a farmacisti collaboratori che lavorano a partita IVA ma soltanto se all’autonomia del rapporto di lavoro corrisponde un’autonomia effettiva nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività.
Al centro della questione
La città è quella di Ancona dove una società titolare di farmacia si avvaleva di alcune farmaciste a fronte della stipula di contratti di lavoro autonomo. La Corte d’Appello, ridiscutendo la decisione di primo grado inizialmente formulata, ha accolto la pretesa contributiva dell’INPS ritenendo che le professioniste, di fatto, facessero parte in pianta stabile dell’organizzazione aziendale, quindi “dipendenti” dal potere direttivo della società, seppure in maniera più attenuata.
Decisione che sarebbe giustificata dal fatto che nel lavoro intellettuale, la subordinazione non necessariamente si associa a forme rigide, come può accadere in altre professioni e attività. Inoltre i giudici hanno rilevato che le farmaciste autonome in questione svolgevano pari mansioni, o molto simili, a quelle delle colleghe strutturate, effettive dipendenti della farmacia con cui si alternavano. Ad esempio: coprivano gli orari di apertura attraverso lo stesso sistema di turnazione, godevano dello stesso monte ore settimanale predeterminato e erano tenute a comunicare le assenze così come al rispetto delle direttive aziendali su prezzi, sconti, offerte e fornitori, compenso periodico determinato secondo criteri fissati dalla società.
A fronte di ciò non erano tutelate da un investimento proprio e un effettivo rischio imprenditoriale. La sentenza, in conclusione, non nega la possibilità che una farmacia possa ricorrere, nell’ambito dei suoi professionisti, anche a farmacisti a partita IVA ma chiarisce le modalità, con confini netti, con cui questa “dipendenza” debba essere gestita e formulata. Ovvero: il professionista deve conservare un’autonomia reale, quindi non deve essere parte integrante e stabile della normale turnazione come un dipendente, né sottostare a un monte ore imposto dall’azienda o essere intercambiabile con il personale subordinato.
Ciò impone anche una valutazione delle retribuzioni, quali i compensi fissati, valutati secondo logiche aziendali, insieme a direttive sull’organizzazione commerciale e, più in generale, l’assenza di un’autonoma organizzazione dell’attività. Dunque, è la tipologia del rapporto e non i parametri contrattuali o l’apertura della partita IVA, a determinare la natura giuridica della collaborazione.
La voce di Federfarma
Dopo la vicenda, la Federazione Nazionale ribadisce che quando il libero professionista viene utilizzato “come se” fosse un dipendente, il rapporto può essere riqualificato come subordinato, con recupero dei contributi da parte dell’INPS e relative sanzioni.
Federfarma ritiene, infine, che l’orientamento adottato sia coerente con quanto già espresso dalla Cassazione: nell’ordinanza 1095 del 16 gennaio 2023, la Suprema Corte aveva indicato tra gli indici di subordinazione il controllo sulla durata giornaliera e complessiva della prestazione, il compenso commisurato alle giornate lavorate, l’assenza di rischio economico, la disponibilità a lavorare nelle fasce orarie richieste dal committente e un oggetto della collaborazione generico, senza una vera obbligazione di risultato.


