Farmacista-grossista, bocciati i trasferimenti interni secondo la sentenza del Tar Lombardia

La filiera del farmaco è a senso unico. Questo il senso della sentenza del Tar Lombardia del 15 settembre che boccia il ricorso portato avanti da un farmacista-grossista contro la Asl di Mantova, la Regione e il Ministero della Salute.

Un ulteriore tassello per sottolineare quanto già ribadito in altre occasioni ovvero, come spiega Antonello Mirone, presidente Federfarma Servizi, “che le farmacie possono dedicarsi all’attività d’ingrosso ma i processi della filiera non devono essere alterati”. Detto in altri termini la sentenza del Tar Lombardia ha voluto sottolineare che sebbene il DL 219/2006 abbia rimosso l’incompatibilità tra vendita e distribuzione all’ingrosso dei farmaci, questo non significa che si possa attuare un’inversione dell’ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco. Altresì si sottolinea che le due attività possono essere svolte, ma devono restare differenziate e diversamente regolate dal punto di vista strutturale e gestionale.

I fatti

Giugno 2015: ispezione dei Nas di Cremona in cui emerge che una farmacia autorizzata alla vendita all’ingrosso dal 2011 effettua con frequenza transito di medicinali acquistati in farmacia dal magazzino della stessa verso quello impiegato per la vendita all’ingrosso (mediante Ddt).

Luglio 2015: nuova ispezione della Asl con rilevazioni simili a quelle del mese precedente.

Agosto 2015: la Asl invia diffida al farmacista titolare: “evitare ogni commistione tra attività di distribuzione all’ingrosso e vendita al dettaglio”.

Ottobre 2015: il Ministero appoggia la tesi della Asl. Il farmacista titolare impugna la diffida davanti al Tar portando avanti la tesi per cui la rimozione dell’incompatibilità tra vendita e distribuzione all’ingrosso secondo il Dl 219/2006 comporta una “commistione delle due attività del tutto inevitabile”.

Settembre 2017: arriva la sentenza del Tar Lombardia secondo cui “l’eliminazione dell’incompatibilità tra l’esercizio della distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato l’inversione dell’ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco”.