Nella vendita di prodotti cosmetici, le farmacie rivestono il ruolo di “distributore” previsto dall’art. 6 del Regolamento Cosmetico (Reg. CE 1223/2009), su cui gravano specifici obblighi e responsabilità. Considerato il largo utilizzo di fragranze e profumazioni all’interno dei prodotti cosmetici e l’avvento di una normativa sempre più ristretta in tema di allergeni e conformità delle etichette, meritano un approfondimento i temi coinvolti dal punto di vista legislativo, a tutela degli esercizi commerciali che mettono in commercio i prodotti cosmetici sul mercato e dei consumatori finali.

Le indicazioni sulle fragranze

La norma principe che disciplina l’utilizzo di fragranze nei cosmetici è l’art. 19 del Regolamento (CE) 1223/2009, il quale stabilisce come prima cosa le modalità di presentazione in etichetta dei composti odoranti e aromatizzanti contenuti nei prodotti, le cui materie prime possono essere indicate genericamente con il termine parfum o aroma.

Qualora nella formulazione siano presenti le sostanze elencate nell’Allegato III (vale a dire l’elenco in cui sono indicate le sostanze che possono essere utilizzate solo a determinate condizioni d’uso) in concentrazioni superiori ai valori stabiliti, queste devono essere specificamente indicate in etichetta.

La normativa sugli allergeni

Le fragranze, gli olii essenziali e gli estratti di origine vegetale possono contenere delle sostanze che potrebbero determinare fenomeni allergici su alcuni consumatori sensibili, come, per esempio, la dermatite allergica da contatto. Per ridurre il rischio che si verificassero frequentemente tali effetti indesiderabili sugli utilizzatori di prodotti cosmetici, la Direttiva 2003/15/CE aveva inserito già nella vigenza della precedente disciplina cosmetica europea (la vecchia Direttiva 76/768/CEE, sostituita poi dall’odierno Reg. CE 1223/2009) 26 sostanze allergizzanti.

La loro presenza all’interno delle formulazioni cosmetiche doveva essere espressamente indicata in etichetta nell’elenco degli ingredienti qualora la loro concentrazione nella formulazione superasse il valore di 0,001% nei prodotti leave-on (quelli destinati a non essere risciacquati) oppure nella concentrazione dello 0,01% nei prodotti rinse-off (quelli destinati a essere risciacquati).

Responsabilizzare il consumatore

L’esplicitazione in etichetta della presenza nella formulazione di una o più delle 26 sostanze allergizzanti in concentrazioni superiori a quelle sopra indicate ha favorito una maggiore consapevolezza dei consumatori sulle composizioni dei prodotti cosmetici. In questo modo, sono preventivamente attenzionati nell’eventualità in cui siano soggetti sensibili alle sostanze indicate.