Gdpr, chiarimenti sugli adempimenti da parte delle farmacie

Federfarma ha riportato sul proprio sito i chiarimenti ricevuti dal Garante sulla privacy in merito a due punti contenuti nel Gdpr in vigore dal prossimo 25 maggio

Federfarma ha chiesto al Garante della privacy chiarimenti su due punti: innanzitutto se le farmacie dovessero designare una nuova figura prevista dal Gdpr, il Responsabile della protezione dei dati (Dpo – Data protection officer), e per quali trattamenti di dati personali le farmacie dovessero redigere la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia – Data protection impact assestment).

Il verdetto è che le farmacie non effettuano trattamenti su larga scala e pertanto non devono designare il Dpo. Inoltre, per i trattamenti di dati personali effettuati più comunemente dalle farmacie per conto del Servizio sanitario nazionale o regionale, stabiliti e disciplinati a monte da una legge, da un atto amministrativo o da un accordo, non ci sarà bisogno di redigere la Dpia.

Delle criticità del nuovo regolamento sulla protezione dei dati applicato al mondo delle farmacie ha parlato anche l’avvocato Gianfranco Benvenuto nell’articolo “Gdpr, principi base e criticità”, sul numero di marzo di Tema Farmacia: “La riforma, per quanto riguarda le farmacie, non è scevra da alcune criticità applicative, date principalmente dal fatto che essa detta norme rivolte a tutti gli operatori economici comunitari, a prescindere da dimensioni e settore di attività”. Benvenuto ha sottolineato anche la necessità di “standard applicativi” che adattino il regolamento alla realtà delle singole farmacie, “così da non renderne l’applicazione eccessivamente gravosa e da non compromettere l’efficienza dell’attività d’impresa, come evidenziato da Federfarma” e di “codici di condotta da parte delle associazioni di categoria”. Nelle more della loro emanazione, Federfarma emanerà circolari esplicative per i suoi associati, in modo da dipanare la matassa degli obblighi in capo ai farmacisti.