Il Ddl Lorenzin vieta il cumulo di professioni sanitarie per il farmacista

L’approvazione del Decreto di riordino delle professioni sanitarie (Ddl Lorenzin, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 22 dicembre) ha reiterato il divieto per i farmacisti di cumulo delle professioni sanitarie e ha chiuso, di fatto, una strada che poteva aprire molte nuove opportunità di attività all’interno delle farmacie italiane, oltre che rappresentare una potenziale alternativa lavorativa per i farmacisti non titolari.

professioni sanitarie

Un norma che risale al 1934

Non è stato, infatti, modificato l’articolo 102 del Testo unico delle Leggi sanitarie (Tuls, Regio Decr. n.1265/1934), secondo il quale “il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.
Il mancato recepimento nel testo finale licenziato della proposta contenuta nella formulazione iniziale della riforma (Disegno di Legge 2935) – che prevedeva che il divieto di cumulo si applicasse unicamente ai “professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali” (quindi ai medici e ai veterinari) – potrebbe frenare il percorso verso la “farmacia dei servizi”, in quanto il farmacista può essere iscritto contemporaneamente anche ad altro Ordine professionale, ma non può esercitare questa seconda attività all’interno della farmacia.

Un divieto ribadito anche dal Tar

Risale al 2014 la sentenza del Tar dell’Umbria (n. 421 del 25 luglio 2014, scaricala qui dal sito dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna) che confermava il divieto posto dalla Regione Umbria di esercizio della professione di audioprotesista all’interno delle farmacie. Secondo l’interpretazione del Tuls data da tale sentenza, la definizione “esercizio della farmacia” va riferita all’attività professionale tipica del farmacista, quindi il divieto di cumulo deve intendersi riferito alle singole persone fisiche operanti all’interno della farmacia

In attesa dei decreti attuativi

Il provvedimento, al quale ha dato il proprio nome il ministro della Salute, è stato pubblicato il 31 gennaio in Gazzetta Ufficiale n. 25 e d’ora in avanti si definisce legge n.3 dell’11 gennaio 2018. Entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. Diversi aspetti delle nuove norme però potranno mostrare i propri effetti solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi.