Il farmacista esperto in nutrizione: quali regole?

Fofi e Afen cercano di fare chiarezza in merito a quanto affermato dalla legge sulla possibilità del professionista laureato in farmacia di offrire consulenze in materia di nutrizione

Quello del farmacista-dietologo-nutrizionista è un tema che da tempo è al centro dell’attenzione della categoria. Il farmacista esperto in nutrizione può fare cultura e questo è di estrema importanza ora che la Farmacia dei servizi è diventata una realtà. L’utente, infatti, si rivolge al farmacista spesso e di solito anche prima di quanto possa parlare con il medico. Secondo quanto riportato dall’Art 15 del Commentario del codice deontologico del farmacista, le attività di competenza del farmacista comprendono anche la «diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto e questo riguarda anche i settori quali quello della nutraceutica, dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita».

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Cosa dice la legge al riguardo?

Nell’ultimo periodo le interpretazioni del quadro normativo hanno lasciato spazio a un dibattito che ha visto, tra i protagonisti, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) e l’Associazione farmacisti esperti in nutrizione (Afen). È proprio l’Afen, impegnata nell’attività di riconoscimento delle competenze e del ruolo di orientamento e informazione in questo settore della professione farmaceutica, a ricordare che ad oggi in Italia giuridicamente non esiste la figura sanitaria del nutrizionista, professione esistente in Europa solo in Norvegia, Portogallo, Islanda e Malta. Se ci si attiene a un parere emesso dal Ministero della Salute ed espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, si possono fregiare di questo titolo coloro i quali sono specialisti della nutrizione umana di varia estrazione, medica e non medica; tra queste figure vi è sicuramente il farmacista. Secondo quanto stabilito dal parere espresso il 15.12.2009 dal Consiglio Superiore di Sanità sez. II, «Il nutrizionista è lo specialista della nutrizione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario etc..) […] che orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale».

E il farmacista?

Dal lato suo la Fofi, chiamata a rispondere a un quesito sollevato dall’Ordine di Salerno, ha affermato che «in linea generale, il farmacista, anche specializzato, non può prescrivere diete, ma può esclusivamente fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia». Il farmacista, quindi, in particolar modo se ha acquisito competenze specifiche con una seconda laurea, master o scuole di specializzazione, rientra tra le figure professionali che hanno diritto a parlare di educazione alimentare, poiché il suo consiglio si colloca nell’ambito del supporto alla salute e al benessere. In questo senso, sostiene l’Afen, il commento ufficiale della Fofi sull’impossibilità del farmacista di elaborare diete «assume rilevanza primaria, perché ne riconosce comunque la legittima competenza nel settore della nutrizione (integratori e prodotti destinati all’alimentazione particolare sono normativamente alimenti, vedi Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 e DM 9 luglio 2012)». «Ribadito quindi che non vi è competenza esclusiva di una professione sanitaria nel settore della nutrizione umana – conclude in un suo comunicato stampa l’Afen – il farmacista rientra a pieno titolo tra quelle titolate, fatti salvi gli opportuni distinguo».