Crisi e ripartenza: la nuova disciplina delle procedure concorsuali

La nuova disciplina delle procedure concorsuali è stata ispirata dalla necessità di far emergere quanto prima la crisi, per salvaguardare il più possibile il valore aziendale e fare in modo che la soluzione della stessa rappresenti per l’imprenditore un punto di ripartenza

Con L. 155/2017 è stata conferita delega al Governo per riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, nel solco di alcuni principi delineati dalla legge delega stessa. La riforma “manderà in pensione” l’attuale legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 che, fatta eccezione per alcune modifiche intervenute negli ultimi 10 anni, ha conservato l’assetto datogli dal legislatore 75 anni fa) e si fonda su principi ispirati dalla necessità di far emergere quanto prima la crisi al fine di salvaguardare il più possibile il valore aziendale.

La liquidazione giudiziale

Il mutamento di maggior impatto sulla quotidianità sarà, con tutta probabilità, quello che riguarderà il lessico: dal vocabolario giuridico scomparirà, infatti, la parola “fallimento” (così come ogni suo derivato) che sarà sostituita da una più generica “liquidazione giudiziale”. In questa scelta  si legge la volontà di vedere l’accesso alle procedure di risoluzione della crisi come un punto di ripartenza per l’imprenditore “onesto ma sfortunato” che potrà ritornare nel circuito economico dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi (cd. fresh start e discharge) apportandovi le proprie capacità imprenditoriali, a beneficio della collettività e del mercato.

Gli istituti d’allerta

La riforma si caratterizza poi per l’introduzione degli “istituti di allerta” e di “composizione assistita della crisi”, scopo dei quali è salvaguardare i valori delle imprese in difficoltà; il legislatore ha infatti constatato che quanto più tempestivo è l’intervento risanatore tanto maggiore è il valore aziendale che si riesce a conservare. Di converso, il ritardo nel percepire i sintomi della crisi comporta, nella maggior parte dei casi, che essa volga in insolvenza e che diventi irreversibile rendendo vano ogni successivo tentativo di salvataggio.

La novità costituita dagli “istituti di allerta” si accompagna all’introduzione dell’obbligo per l’imprenditore (dunque per il farmacista senza alcuna differenza fra veicoli societari adottati) di:

  • dotare la propria impresa di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa stessa e idoneo a far riconoscere tempestivamente i sintomi della crisi e della perdita della continuità aziendale, per consentire l’adozione tempestiva di strumenti correttivi;
  • ricorrere immediatamente agli istituti previsti dall’ordinamento per tentare di superare la crisi.

La predisposizione di un idoneo assetto organizzativo, amministrativo e contabile si traduce anche nell’estensione dell’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore.

Il concordato preventivo

La riforma è ispirata dal principio, espresso nella legge delega, di “dare priorità alla trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purchè la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa”. Detto principio si tradurrà quindi:

  • nel privilegiare le ipotesi di concordato in continuità (in cui il soddisfacimento dei creditori è conseguito mediante la prosecuzione dell’attività aziendale), che più di tutte garantiscono la conservazione del valore aziendale;
  • nel limitare le ipotesi di concordato liquidatorio (attuato cioè mediante la dismissione degli assets aziendali, dalla cui cessione si ritrae attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori) alle sole ipotesi in cui detta soluzione sia davvero quella più conveniente per i creditori.

Casi di insolvenza di più società appartenenti a un gruppo

Un’altra novità di grande rilievo riguarda la possibilità di regolare, mediante l’accesso a un’unica procedura, le ipotesi di insolvenza di più società appartenenti al medesimo gruppo societario; in relazione al settore delle farmacie, la novità va letta in parallelo alle norme introdotte dalla cd. legge sulla concorrenza e, in particolare, alla possibilità che la titolarità delle farmacie private possa essere in capo anche a società di capitali e che queste ultime possano detenere più farmacie (con un tetto pari al 20% di quelle esistenti nella medesima Regione o Provincia Autonoma). Non è da escludere, infatti, che possano configurarsi sul mercato delle vere e proprie holding votate alla gestione delle farmacie oppure che il singolo farmacista costituisca più società di capitali, di cui egli sia socio, per la titolarità di più farmacie.

La modifica dell’esdebitazione

Il principio cardine della riforma è attrarre nuovamente nel circuito economico l’imprenditore che sia incappato in un insuccesso per non disperdere valori e capacità imprenditoriali da cui la collettività potrebbe ancora trarre benefici. In quest’ottica si inserisce la scelta di modificare l’istituto dell’esdebitazione, già presente nell’attuale legge fallimentare come strumento a disposizione del fallito persona fisica che, in seguito alla chiusura del proprio fallimento, voglia beneficiare della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti dalla procedura. In particolare: si accelera il percorso esdebitatorio, che potrà intervenire anche a fallimento ancora aperto; si introducono particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori; si estende l’istituto agli enti, siano essi societari o meno.