Le nuove modalità delle elezioni per il rinnovo degli Ordini

Un nuovo, importante passo avanti nel riordino delle professioni sanitarie è stato fatto con la pubblicazione, lo scorso 16 marzo da parte del Ministero della Salute, del decreto che sancisce le nuove procedure per le elezioni per il rinnovo degli Ordini. Il nuovo decreto rappresenta il secondo atto attuativo della riforma avviata con la legge 3/2018. Il testo del decreto è stato definito dal Ministero con la collaborazione delle Federazioni nazionali delle diverse professioni sanitarie coinvolte nella revisione dell’intero sistema ordinistico.

professioni sanitarie

Soddisfazione è stata espressa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), che ha sottolineato come il decreto sia frutto di una reciproca collaborazione nel pieno rispetto dei ruoli e persegua “l’obiettivo di rendere le norme previste della Legge 3/2018 il più possibile aderenti alla vita e all’operatività reali delle rappresentanze professionali, nonché alla necessità di rendere la normativa facilmente applicabile, a tutto vantaggio della trasparenza e del regolare svolgimento delle elezioni, che sono uno dei momenti centrali dell’attività ordinistica”. La Fofi ricorda alcune delle principali novità introdotte, tra cui la possibilità di candidature singole o attraverso una lista, che può anche essere votata nella sua interezza riportandone soltanto la denominazione, ovvero di scegliere solo alcuni dei nominativi in essa presenti o dei candidati singoli. Il decreto stabilisce che le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento elettorale, che deve essere trasmesso al Ministero della Salute.

I contenuti del decreto

Le modalità previste dal decreto sono utilizzabili per il rinnovo del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo (per ordini comprendenti più professioni) e per il Collegio dei revisori. Le elezioni avvengono tra gli iscritti a ciascun Ordine professionale, a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza relativa, tutelando anche gli aspetti di ricambio generazionale ai vertici ordinistici e di parità di genere (art 1). L’assemblea convocata ai fini elettorali deve aver luogo nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza del Consiglio in carica, e le votazioni sono valide con la partecipazione di almeno due quinti degli iscritti in prima convocazione e di almeno un quinto in seconda convocazione; dalla terza votazione vale qualsiasi quorum di votanti. I diversi Ordini sono liberi di scegliere se optare per modalità di voto telematiche. L’avviso dell’indizione delle votazioni deve essere inviato almeno venti giorni prima a ciascun iscritto, via posta raccomandata o pec.
Anche i consiglieri e i revisori uscenti possono candidarsi, come tutti gli iscritti all’Ordine, in forma singola o raggruppati in una lista (art. 2). In entrambi i casi, le candidature devono essere validate attraverso la raccolta di un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere, denominate e autenticate dal presidente dell’Ordine o da un suo rappresentante. Le liste e le singole candidature devono essere trasmesse all’Ordine, via pec o direttamente a mano, entro dieci giorni dalla prima convocazione delle elezioni. Sarà cura dell’Ordine pubblicare liste e nominativi singoli sul proprio sito istituzionale.
L’articolo 3 norma la composizione dei seggi elettorali, da cui sono esclusi il presidente e i componenti degli organi uscenti e tutti i candidati. La funzione di segretario del seggio è affidato al professionista sanitario più giovane presente in assemblea, a cui si aggiungono anche i tre professionisti più anziani (un presidente e due scrutatori).
L’articolo 4 stabilisce anche il colore delle schede elettorali per il voto, che devono essere bianche per il Consiglio direttivo e delle Commissioni di albo e gialle per il Collegio dei revisori e recare il timbro dell’Ordine. In caso la votazione si protragga su più giornate, il decreto prevede anche le modalità per sigillare le urne nel corso della notte, come pure quelle per la conduzione degli scrutini. La proclamazione degli eletti deve essere effettuara entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza degli organi direttivi. I nuovi organi si riuniscono entro otto giorni dall’avvenuta elezione per la distribuzione delle cariche istituzionali.