Per il Garante le immagini possono essere viste solo dal personale autorizzato

monitorI professionisti della Pubblica sicurezza si riferiscono in gergo ai sistemi di ripresa e archiviazione di video chiamandoli “la scatola”. Il valore deterrente della videosorveglianza è andato in parte affievolendosi nel corso degli anni come mostra, nel caso, delle farmacie il tristemente sorprendente +36% di furti, registrato nel 2013. La videosorveglianza porta con sé anche qualche complicanza in più in materia di privacy date le norme statutarie che tutelano il lavoratore nei suoi luoghi di attività e non solo. Un ulteriore chiarimento su questi temi è stata fornito di recente dal Garante della privacy, in risposta al quesito inviato a dicembre da Federfarma, dopo che nell’estate scorsa un titolare era stato sanzionato per aver collocato in piena vista il monitor del proprio impianto.
Federfarma ha reso note le precisazioni del garante: “Le immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installato in farmacia costituiscono un trattamento di dati personali e quindi la loro visione deve essere riservata soltanto al personale autorizzato. I monitor non possono essere collocati in una posizione esposta neanche quando l’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali rapinatori, perché lo stesso scopo può essere raggiunto con l’affissione di cartelli che avvisano dell’esistenza di un impianto di sorveglianza”.
Nella sua lettera, il Garante conferma l’irregolarità di tali installazioni: “Non può ritenersi conforme a legge una visione “generalizzata” delle immagini, spiega “che si estenda a chiunque sia presente nei locali dell’esercizio commerciale o della farmacia”. Al contrario, si legge sul sito di Federfarma, le riprese delle videocamere di sorveglianza possono essere visionate soltanto da coloro “che, nominati previamente dal titolare del trattamento dei dati “incaricati”, abbiano il compito di controllare le stesse per evitare la consumazione di possibili illeciti”. Se la collocazione dei monitor in un’area esposta mira a un effetto di deterrenza, conclude il Garante, “lo stesso obiettivo può essere raggiunto, in modo meno invasivo, anche attraverso la semplice apposizione dei cartelli contenenti l’informativa semplificata, che risultano pienamente idonei a informare chiunque si trovi nei locali della presenza di un impianto di videosorveglianza, eventualmente provvisto anche di un sistema di registrazione”.