Responsabilità disciplinare, cosa prevede la normativa

Sul numero di aprile di Tema Farmacia, sono stati approfonditi alcuni temi inerenti ai doveri generali del farmacista, alle regole della professione, alla concorrenza sleale e agli obblighi professionali. In questa seconda parte saranno approfonditi altri obblighi professionali del professionista sanitario e i doveri nei rapporti con cittadini, medici e altri sanitari

Altri obblighi del farmacista

L’art. 10, comma 1, Codice, sottolinea l’attività svolta dal farmacista nell’ambito della farmacovigilanza. Infatti, il farmacista deve provvedere alle comunicazioni di reazioni avverse previste dalla vigente normativa (per quanto concerne i medicinali per uso umano dal D.Lgs. n. 219/2006 e i medicinali veterinari dal D.Lgs. n. 193/2006), concorrendo così alla tutela della salute pubblica.

Il comma 2, art. 10, Codice, evidenzia il ruolo svolto dal farmacista in materia di aderenza alle terapie farmacologiche, che consente di ottenere un maggiore livello di efficacia delle cure, garantendo la tutela della salute del paziente e un corretto governo della spesa del Ssn. Il farmacista, infatti, nella presa in carico del paziente e nella gestione della terapia farmacologica, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è in grado di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di mancata aderenza alla terapia, può intervenire per evitare determinati errori ovvero, in caso di criticità, può segnalare la questione al medico prescrittore per gli interventi di competenza. In tal senso, la farmacia è parte integrante della rete di assistenza territoriale volta a far fronte alle esigenze di salute dei cittadini nella prospettiva di un’ottimizzazione delle risorse e della qualificazione dei livelli assistenziali.

L’ultimo comma dell’art. 10 ha stabilito, infine, il dovere del farmacista di collaborare con i medici e con le strutture sanitarie del Ssn, allo scopo di garantire ai pazienti la migliore appropriatezza terapeutica possibile.

L’art. 11, Codice, ha stabilito ildovere per i farmacisti della formazione permanente (Ecm) e dell’aggiornamento professionale, al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini. Tale obbligo è previsto per tutti gli operatori sanitari dal D.Lgs. m. 502/1992 e dai successivi Accordi Stato-Regioni in materia, nonché dalla legge n. 148/2011 e dall’art. 7, D.P.R. n. 137/2012, il quale al comma 1, ha previsto che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti del dovere formativo Ecm incombe sugli Ordini territoriali. Il Codice sottolinea l’importanza dell’introduzione del Dossier formativo di gruppo della Federazione, che rappresenta un’importante innovazione nell’ambito dell’aggiornamento Ecm e che è stato automaticamente inserito nel profilo personale sul portale Cogeaps di tutti gli iscritti all’Albo.

L’art. 12, comma 1, Codice, impone al farmacista di porre in essere iniziative finalizzate al contrasto dell’uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping. Ai sensi della legge n. 376/2000, costituiscono doping la somministrazione, assunzione o somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate.

Ai sensi dell’art. 586-bis, Codice penale, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 il farmacista che, in assenza della necessaria prescrizione, dispensi o favorisca comunque l’utilizzo, per finalità diverse da quelle proprie, di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi delle sostanze dopanti. In base a quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2006, i farmacisti sono tenuti a trasmettere in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping.

Il comma 2, art. 12, ha disposto che Il farmacista deve promuovere l’automedicazione responsabile e scoraggiare l’uso di medicinali di automedicazione, qualora non giustificato da esigenze terapeutiche. La norma mira a contrastare l’uso non giustificato dei farmaci Otc, in linea con quanto affermato dal Ministero della Salute, secondo cui non è conforme alla normativa vigente l’utilizzo di forme promozionali di vendita, quali il 3×2 o la concessione di un prezzo agevolato subordinata all’acquisto di un quantitativo minimo di scatole, che rappresentano forme di incentivazione dell’uso dei farmaci, né la realizzazione di sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci, quali le carte di fedeltà.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, Codice, qualora il farmacista venga a conoscenza di casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali, lo stesso ha il dovere di denunciare alle competenti autorità tali condotte. In particolare, qualora sia configurabile un reato perseguibile d’ufficio (quindi, non a seguito di querela della persona offesa), ai sensi degli artt. 331, 361 e 362, Codice penale, il farmacista ha l’obbligo di denunciare la notizia di reato alla Procura della Repubblica, alla Polizia giudiziaria o al Nas.

Il rapporto con cittadini, medici, veterinari e altri sanitari

L’art. 14, Codice, vieta al farmacista di attuare iniziative o comportamenti che limitano o impediscono il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini. La norma si collega all’art. 15, legge n. 475/1968, che ha riconosciuto a ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia. Pertanto, ogni iniziativa (incluse quelle concernenti la consegna a domicilio dei medicinali, anche organizzate mediante aziende diverse dalla farmacia) non può prescindere da tale principio né porsi in contrasto con esso imponendo al cittadino l’individuazione di una determinata farmacia per l’acquisto del farmaco.

Ai sensi dell’art. 15, Codice, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista deve garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. Inoltre, Il farmacista è tenuto a informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
Dunque, il farmacista deve fornire consigli circostanziati ai pazienti circa tutti i medicinali senza prescrizione, medicinali da banco o di automedicazione, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 12, Codice, secondo cui il farmacista deve scoraggiare l’uso di medicinali per finalità non terapeutiche e di medicinali Otc quando ciò non sia giustificato da esigenze terapeutiche.

In proposito, l’art. 51, lettera g), D.Lgs. n. 206/2007, ha previsto che, tra le attività di competenza del farmacista, vi è anche la diffusione di informazioni e consigli sui medicinali (anche nel settore della nutraceutica e, più in generale, quello del benessere e dei corretti stili di vita), compreso il loro uso corretto. Tale attività consulenziale può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all’interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa e il farmacista può chiedere un corrispettivo per l’attività svolta.

In particolare, il farmacista può svolgere ogni attività che non sia riservata in modo esclusivo alla competenza di altri professionisti (medico, biologo e dietista), potendo fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari o, comunque, altri prodotti venduti in farmacia. Invece, non è consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete, anche qualora l’interessato sia in possesso di una specializzazione o di un master universitario, poiché tali titoli non hanno valore di abilitazione professionale.

L’art. 16, Codice, dopo avere affermato al comma 1 che la comunicazione tra i professionisti della sanità deve ispirarsi al rigore scientifico, ha posto al comma 2 l’obbligo per il farmacista di attenersi, nel rapporto con gli altri operatori della sanità (in particolare, con il medico e l’infermiere), al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l’integrazione e la condivisione, nell’ambito delle rispettive competenze, anche attraverso lo scambio di conoscenze e informazioni. Tale norma assume particolare rilievo nell’ambito della cosiddetta farmacia dei servizi e dell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), nonché della gestione delle patologie croniche.

In proposito, occorre rilevare che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie, contenuto nell’art. 102, R.D. n. 1265/1934, non impedisce al farmacista di collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale o territoriale e partecipare a campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, né di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione con la presenza anche del medico in farmacia, trattandosi di condotte estranee all’organizzazione e alla gestione della farmacia. Invece, resta escluso, in base alle attuali norme che disciplinano l’esercizio della professione medica e quella del farmacista, che il medico possa effettuare in farmacia attività di diagnosi e di prescrizione.

L’art. 17, Codice, dispone, al comma 1, che il rapporto tra farmacista e medico prescrittore non può essere motivato e condizionato da interessi o vantaggi economici, vietando, al comma 2, l’incentivazione, in qualsiasi forma, di prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio. Punito dagli artt. 170, 171 e 172, R.D. n. 1265/1934, e dagli artt. 123 e 147, comma 5, D.Lgs. n. 219/2006, il comparaggio consiste nella pratica in base alla quale un operatore sanitario accetta denaro, premi, benefici e vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci piuttosto che di altri, allo scopo di massimizzare il consumo di un prodotto. Il Codice vieta ogni condotta del farmacista volta a incentivare con qualsiasi modalità le prescrizioni mediche o veterinarie, anche se non integra i presupposti del reato di comparaggio.

Il comma 3 della norma ha previsto che costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata a un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche, per trarne un illecito vantaggio.

L’art. 18, Codice, vieta il cosiddetto accaparramento di ricette, cioè quella condotta di concorrenza sleale con la quale il titolare della farmacia acquisisce prescrizioni mediche, anche mediante la pubblicità in studi medici, per incrementare la propria clientela in danno degli altri esercenti la medesima attività. Invece, non costituisce accaparramento di ricette la capacità professionale di un farmacista che riesce a convogliare su di sé la clientela senza l’utilizzo di mezzi fraudolenti.

L’art. 19, Codice, al comma 1 ha imposto il rispetto del rapporto di collaborazione e di correttezza tra colleghi, quale presupposto per un giusto esercizio dell’attività professionale del farmacista, in ossequio ai principi etici su cui si basa la professione. In tale ottica si pone anche il comma 2, in base al quale, nell’ambito del tirocinio di formazione del laureando, il farmacista, che assume il ruolo di tutor, deve verificare che il tirocinante consegua durante il percorso le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. Non è consentito attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 1, Codice, spetta all’Ordine professionale garantire il rispetto del dovere di collaborazione tra colleghi, attraverso l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti nel caso di comportamenti disdicevoli. Il comma 2 della norma ha sanzionato la condotta del farmacista che induca i colleghi a tenere un comportamento contrario alle disposizioni del Codice o, comunque, contrario alle norme che regolano l’esercizio dell’attività professionale. Infine, il terzo comma ha vietato di attuare qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.