Farmacia e tracciabilità rifiuti, da gennaio in vigore le nuove regole

Da gennaio 2019, con la soppressione del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti in farmacia deve essere garantita tramite la compilazione di moduli cartacei

Iniziata nel 2010 e costellata di innumerevoli modifiche, rinvii e deroghe, si chiude la storia del tanto discusso SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14.12.2018 e in vigore dal 15 dicembre 2018, ne ha decretato la soppressione, che è diventata esecutiva da gennaio. E, va precisato, senza che il SISTRI sia mai entrato in funzione a tutti gli effetti.

A fronte di questa decisione governativa, le farmacie, sia quelle con più di 10 dipendenti, che erano obbligate al SISTRI, sia quelle con un numero di dipendenti inferiore a 10, d’ora in poi garantiranno la tracciabilità dei rifiuti con gli adempimenti cartacei:
–  il Registro di carico e scarico;
– il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o  il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in caso di produzione nell’anno precedente di rifiuti pericolosi;
– la documentazione relativa al ricorso a ditte di trasporto e smaltimento autorizzate per la categoria di rifiuti affidati (pericolosi/non pericolosi).

Come conseguenza dell’abolizione del SISTRI, non saranno più dovuti i relativi contributi. Sarà il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a definire e a gestire direttamente un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che darà attuazione alle disposizioni in materia della Direttiva comunitaria. Permane l’obbligo di iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

La gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Se la farmacia vende apparecchi elettrici ed elettronici è tenuta a ritirare quelli consegnati dalla clientela al momento dell’acquisto dell’analogo prodotto nuovo. Pertanto, deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nell’apposita sezione e versare i relativi importi.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti iscritti al Registro AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono fornire i dati relativi alla quantità immessa sul mercato nazionale nell’anno precedente. Per trasmettere i dati della comunicazione annuale, i soggetti interessati devono collegarsi telematicamente al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni riportate. La comunicazione mancata, incompleta o inesatta è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro.

La farmacia deve inoltre conservare per 3 anni la documentazione relativa al ritiro dell’apparecchio consegnato dal cittadino e quella relativa al trasporto dell’apparecchio ritirato, ovvero del tragitto dalla farmacia stessa al centro di stoccaggio.

Le farmacie con superficie di almeno 400 m2 sono tenute a ritirare apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni, fino a 25 cm, anche senza acquisto del nuovo. Il trasporto RAEE dalla farmacia al centro di stoccaggio deve avvenire:
– con cadenza annuale se non si raggiungono i 3.500 kg
– con cadenza trimestrale se si raggiungono i 3.500 kg di prodotti

L’obbligo di iscrizione con gli oneri e gli adempimenti connessi decorrerebbero soltanto quando iniziano, effettivamente, le “attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (art. 3 del D.M. in oggetto)”.