Si conclude con un excursus sulle tappe chiave della sua recente evoluzione il nostro viaggio in dieci tappe per ripercorrere e scoprire i fatti salienti che hanno contraddistinto la storia della Farmacia.

La “spezieria”, con lo speziale, diretto erede dei rizotomi ed erborarii, nonché dell’apothecarius dell’epoca romana e oggi il farmacista e la farmacia sono sempre stati un punto saldo e di riferimento per il singolo e la comunità. Luoghi in cui si respira(va) salute, la “sicurezza” della cura con preparazioni confezionate a mano, secondo i principi della galenica, fino agli attuali farmaci nelle più diverse soluzioni.

Nel corso del tempo la farmacia ha subito una costante evoluzione che ne ha fatto una istituzione rassicurante per la “prossimità” al paziente/cittadino, per l’ampia accessibilità di servizi offerti attraverso il luogo fisico o virtuale, erogati dalla professionalità dei suoi operatori, consolidando il rapporto di fidelizzazione e di empatia farmacista-utente. Evoluzione che è stata favorita anche dalle tappe strutturali che hanno rafforzato la percezione del valore della farmacia presso pubblico e istituzioni.

Il cambio di passo

Tale percorso, efficace e efficiente nell’ottemperare ai bisogni cronici e di più recente insorgenza, come nel caso della pandemia, sono stati favoriti da diversi fattori: il ri-adattamento logistico e organizzativo del luogo farmacia, l’arrivo di nuove molecole che hanno ampliato soluzioni e opportunità terapeutiche, la formazione professionale del farmacista e l’attiva partecipazione educazionale e di monitoraggio del paziente/cittadino. Evoluzione che è stata sostenuta anche da normative che si sono succedute nel tempo.

Fra queste indichiamo le “tappe” di più recente introduzione che hanno portato la farmacia al suo profilo attuale di dispensario e presidio sanitario, oltre che di erogazione di soli farmaci e terapie:

2006: liberalizzazione degli OTC nella GDO e parafarmacie

Il D.L. n. 223/2006 della legge Bersani, convertito successivamente nella legge n. 248/2006, tra le varie proposte ha apportato consistenti modifiche alla distribuzione dei farmaci e della gestione delle farmacie, consentendo la nascita delle “parafarmacie” negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, dove i farmaci da banco potevano essere venduti esclusivamente alla presenza e con l’assistenza personale di un farmacista iscritto all’Albo. Inoltre ha previsto che ciascun distributore potesse liberamente determinare lo sconto al pubblico sul prezzo dei medicinali SOP e OTC.

2007: DM 31 luglio, articolo 1, comma 1, istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto

Definisce la prima quale “forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 405/2001”. La distribuzione diretta può essere organizzata secondo due modelli: consiste nell’erogazione del farmaco al paziente attraverso le strutture dell’Azienda Sanitaria (distribuzione diretta propriamente detta) o attraverso un accordo tra Regione/ASL/Distributori intermedi e Farmacie per la distribuzione del farmaco al paziente (distribuzione per conto.

2009: nascita della farmacia dei servizi

Rappresenta un’evoluzione dell’attività delle farmacie nell’ambito delle cure primarie; ha la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del Ssn, secondo quanto previsto dalla L. n. 69/2009 e il D.lgs. n. 153/2009. Sono pertanto inclusi nell’erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie, prestazioni infermieristiche e di riabilitazione, assistenza e dispensazione dei farmaci al domicilio a supporto del medico, servizio prenotazioni, pagamento ticket, ritiro referti, aderenza terapeutica, farmacovigilanza, erogazione di prestazioni analitiche mediante l’utilizzo di dispositivi e più di recente la scelta/cambio del medico e o del pediatra di libera scelta e molto altro.

2012: introduzione dello sconto per farmaci fascia A e C

Con l’articolo 11 del D.L. 1/2012, convertito nella Legge 27/2012, le farmacie possono praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti (quindi anche medicinali di fascia A purché venduti in regime privato), dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti. Tale disposizione fa seguito all’articolo 32 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 241/2011 che consentiva a farmacie e esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del D.L. 223/2006 (convertito nella Legge 248/2006), di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i medicinali di fascia C.

2012: decreto-legge “Cresci-Italia”

Ha previsto una drastica riduzione del rapporto farmacia/abitanti (quorum) a una farmacia ogni 3.300 abitanti, con assegnazione delle nuove farmacie tramite concorso straordinario per soli titoli, riservato a farmacisti non titolari e titolari di farmacie rurali sussidiate e con punteggio di favore peri farmacisti delle parafarmacie, introducendo la possibilità di partecipazione al concorso anche in forma associata. Tale decreto ha istituito anche la possibilità di apertura di farmacie, in deroga al quorum, in zone ad alta frequentazione (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, ecc.). Sono stati liberalizzati gli orari, consentendo l’apertura delle farmacie oltre gli orari minimi, introducendo anche la possibilità di praticare sconti su tutti i medicinali acquistati dal cittadino;

2017: ingresso dei capitali

La legge 124/2017, «legge annuale per il mercato e la concorrenza» apporta numerose innovazioni al settore della distribuzione farmaceutica. Tra i punti salienti ci sono l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata. Nel caso di trasformazione di una società di persone titolare di farmacia in società di capitali, i farmacisti, anche qualora decidano di cancellarsi dall’albo, continuano a mantenere la propria quota societaria senza dover procedere alla cessione della stessa con conseguente riacquisizione. Inoltre si stabilisce che la direzione della farmacia può essere affidata anche a un farmacista non socio. Anche nel caso di gestione ereditaria, la direzione della farmacia potrà/dovrà essere affidata ad un farmacista idoneo, inoltre potranno ora ricoprire la qualifica di socio della società titolare di farmacia anche le società per azioni.

2020-2021: l’ultima evoluzione

L’emergenza sanitaria ha accelerato l’attivazione e sviluppo di determinati servizi: tra questi l’erogazione di vaccini e tamponi, la misurazione, con modalità non invasiva, della saturazione percentuale dell’ossigeno e la digitalizzazione dei servizi.

Il futuro

A livello europeo, anche nell’ambito del PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) sono stati individuati alcuni punti chiave volti a disegnare una nuova strategia di valorizzazione del settore farmaceutico e dell’attività delle farmacie che punta sul potenziamento degli strumenti digitali per favorire il monitoraggio dell’andamento delle terapie da parte delle farmacie, sulla sostenibilità della produzione e della distribuzione dei farmaci, su un modello di farmacia “green”, sul superamento del problema delle carenze di medicinali a livello europeo e sulla lotta all’antibiotico-resistenza, e su molti altri aspetti di salute pubblica.

Non ci resta che attendere, dunque, una nuova (ri)-evoluzione.