Informazioni sui cosmetici accessibili al pubblico

uomo digita numero sul telefonoL’articolo 21 del Regolamento 1223/2009 prevede che i consumatori possano ottenere dalle Persone Responsabili alcune informazioni specifiche riguardanti i prodotti cosmetici da loro immessi sul mercato. In particolare il testo dispone che “fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l’identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo. Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.”
È quindi necessario che le aziende siano consapevoli della necessità di rispondere alle eventuali richieste di informazione relative a quanto previsto dall’articolo 21, limitatamente a quanto disposto dalla normativa, cioè: composizione qualitativa, composizione quantitativa limitatamente alle sostanze pericolose ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, nome e numero di codice del composto e identità del fornitore per i composti odoranti e aromatici, informazioni relative agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi.

Benedetta Suardi