La legittimità evolutiva delle attività svolte nelle oltre 19 mila farmacie private e 1.700 farmacie pubbliche riceve nuovo supporto normativo. Con la pubblicazione del rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale da parte della Conferenza Stato-Regioni che regola il rapporto tra le farmacie di comunità e il Servizio sanitario nazionale, si colma un vuoto durato 26 anni. Sottoscritto da Sisac, Federfarma e Assofarm ridefinisce il ruolo delle farmacie come presidi essenziali di un Sistema sanitario sempre più orientato alle esigenze dei cittadini, con standard uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le parole prossimità e prevenzione, tanto invocate in passato e fortemente concretizzate durante e ancor più nella pandemia, ricevono una cornice normativa strettamente connessa con le nuove esigenze della popolazione, che richiede un’assistenza sanitaria territoriale sempre più efficace e accessibile.

I servizi regolamentati ora inseriti nella nuova convenzione, nonché remunerati secondo il recepimento degli stessi nelle Leggi sanitarie regionali non sono di per sé nuovi servizi, in quanto già da anni offerti alla popolazione. Per la prima volta, entrano nella disciplina convenzionale i servizi di cui alla L. 69/2009, istitutiva cioè proprio della Farmacia dei servizi, in modo tale da essere erogati secondo linee guida omogenee e criteri logistico-organizzativi minimi non derogabili. Con il rinnovo dell’Accordo viene così data attuazione definitiva al modello della Farmacia dei servizi delineato con lungimiranza dalla FOFI.

E ancora, sulla legittimità dell’assistenza sanitaria territoriale offerta dalle norme coerenti con la Farmacia dei servizi: il TAR di Regione Sicilia, con due sentenze dell’aprile 2025, si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della Farmacia dei servizi, avversando i motivi di censura proposti dai ricorrenti. Nel dettaglio, il TAR chiarisce che “[…] ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall’altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Tale diversità di prestazioni […] rileva come l’introduzione della farmacia dei servizi non contrasta con i servizi e le competenze specifiche resi da (altri) professionisti sanitari”.

Progressivi e costruttivamente sempre convergenti si delineano quindi i supporti legislativi che incorniciano l’offerta assistenziale nella farmacia di comunità; il perimetro normativo è imprescindibile, confortante e incoraggiante il riscontro favorevole da parte dei cittadini, che riconoscono la farmacia di comunità, presidio di salute che cresce e si rinnova.