Covid e ricetta elettronica: un’opportunità per digitalizzare

Quando sarà conclusa l’emergenza sanitaria, occorrerà cogliere l’occasione perché si consolidi il cambiamento portato dalla ricetta elettronica e si completi il processo di dematerializzazione rispondendo ai tanti punti ancora rimasti in sospeso

I dati indicano che l’utilizzo della ricetta elettronica è diffuso sul territorio nazionale, anche nelle aree nelle quali il FSE ha avuto una capillarità molto limitata o nulla. Emblematico è il caso della Campania, con la Calabria l’unica Regione italiana a non averlo ancora realizzato, ma al primo posto su scala nazionale nella diffusione della ricetta dematerializzata. Perché il cambiamento introdotto dalla ricetta elettronica si consolidi nel lungo termine, occorrerà completare il processo di dematerializzazione rispondendo ai punti ancora sospesi. Sarà necessario assicurare formazione e informazione ai cittadini, che dovrebbero essere messi nelle condizioni di comprendere l’utilità di questo provvedimento e i vantaggi di cui si fa portatore. E offrire supporti tecnici ai professionisti capaci di bypassare i malfunzionamenti.

ricetta elettronica

Lo sfasamento fra ricetta elettronica e FSE

Come il Ministro Roberto Speranza ha potuto confermare nel dicembre scorso nella sua audizione parlamentare alla Commissione “Semplificazione” nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso ai cittadini ai servizi erogati dal Ssn, la «diffusione della ricetta elettronica è giunta a un livello di copertura significativamente elevato per l’ambito farmaceutico, assestandosi attorno all’85-90% a livello nazionale». In quell’occasione il Ministro aveva indicato la ricetta dematerializzata come una delle quattro direttrici che il Governo intende perseguire in tema di semplificazione, insieme al FSE, alla REV e al Piano Nazionale per le liste d’attesa. In effetti, le Regioni nelle quali la dematerializzazione della prescrizione ha registrato la sua massima propagazione sono proprio la Campania, la Sicilia, la Provincia Autonoma di Trento, il Molise e il Veneto. Tutte zone in cui il livello di digitalizzazione delle ricette raggiungeva all’epoca della rilevazione il target impostato dallo Stato, pari al 90%. Una delle spiegazioni del differimento nell’implementazione delle diverse soluzioni digitali potrebbe essere rappresentata dalla necessità di interventi strutturali e dalle complessità che l’implementazione del FSE trascina con sé. Mentre la ricetta elettronica conduce più velocemente alla semplificazione, l’applicazione del FSE la rende più distante e difficile da conquistare.

La digitalizzazione: risorsa per la convivenza con il virus

Nella sciagura della pandemia, si alimenta la speranza che la necessità di snellimento delle procedure porti a provvedimenti definitivi, da tempo auspicati. La digitalizzazione può costituire un forte elemento di supporto alla gestione dell’emergenza: basti pensare al valore aggiunto che la telemedicina sta fornendo e continuerà a garantire in termini di riduzione del rischio di contagio ed estensione dell’accesso alle cure. La sua funzione sarà strategica anche dopo, quando un vaccino o un farmaco specifico efficace avranno calmato le acque, ma continuerà a sussistere la necessità di proteggersi da eventuali nuove ondate pandemiche e gestire una spesa sanitaria esplosiva.

Il trattamento dei dati

Le disposizioni previste dall’Ordinanza n. 651 perderanno di efficacia al termine dello stato di emergenza, il 31 luglio 2020 lasciando spazio all’applicazione del DM del 25 marzo 2020. Se il Decreto ha esteso l’ambito di applicazione della ricetta dematerializzata, resta ancora aperto l’interrogativo sulla sua possibile estensione alle prescrizioni non a carico del Ssn e di alcuni farmaci salvavita. Inoltre, l’Ordinanza della Protezione Civile ha fatto emergere il problema della gestione dei dati sanitari dei pazienti. La normativa non specifica i criteri di sicurezza per l’invio del promemoria e del NRE o per le modalità di invio dell’allegato. La protezione dei dati sanitari deve realizzarsi in aderenza al GDPR, al Codice Privacy previsto dal DLgs 101/2018, alle norme sulla Sanità Digitale e a quelle sulla ricerca scientifica e biomedica. Trattandosi di dati sanitari, occorre garantire particolari livelli di sicurezza e un utilizzo improntato ai principi di pertinenza e non eccedenza (art.5 GDPR). Inoltre, mentre per la prestazione sanitaria tout court non è necessario il consenso al trattamento dei dati, questo diventa imprescindibile se l’utilizzo degli stessi cambia scopo. Con i recenti provvedimenti di contrasto alla diffusione del Covid-19, la legge ha disposto la compressione dei diritti individuali del singolo a favore della protezione della salute pubblica dal rischio di trasmissione del virus. Nel DL 14/2020 del 9 marzo, è l’art.14 a costituire la disciplina transitoria dei dati sanitari, applicabile fino a successiva revoca. La normativa autorizza i soggetti operanti in Sanità al trattamento dei dati personali e alla comunicazione reciproca degli stessi per assicurare un’efficace gestione dei flussi e l’espletamento delle loro funzioni. I soggetti possono omettere l’informativa o fornirne una semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione. Lo scopo della semplificazione è rendere le operazioni di gestione dell’emergenza indipendenti dall’ottenimento del consenso dell’interessato.