La pubblicità dei medicinali presso il pubblico è, come noto, disciplinata dal decreto legislativo 219/2006 che al Titolo VIII, con gli articoli da 113 a 118, definisce i principi fondamentali, limiti, caratteristiche, contenuto minimo e contenuti non consentiti.

Fermo restando quanto previsto dalle suddette disposizioni, a partire dal 2010 il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fornire specifiche linee guida e chiarimenti con particolare riferimento all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.

Medicinali di automedicazione e senza obbligo di ricetta

Pubblicate di recente dal Ministero della Salute le Linee Guida relative alla pubblicità di farmaci di automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta. «Il presente documento fornisce chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a medicinali di automedicazione, OTC, e medicinali senza obbligo di prescrizione, SOP» si legge nel documento ministeriale.

Estensione ad altri mezzi di diffusione

L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (come carta stampata, televisione, radio, internet) può essere estesa a un altro mezzo di diffusione che utilizzi il medesimo supporto tecnico.

L’azienda che voglia richiedere l’estensione dell’autorizzazione a un altro mezzo di diffusione deve procedere inoltrando una richiesta al Ministero della Salute, in cui vengono indicati i riferimenti dell’autorizzazione originaria e il mezzo o gli eventuali mezzi di diffusione per i quali si richiede l’estensione dell’autorizzazione originaria.

In assenza di una esplicita comunicazione da parte del Ministero della Salute, l’estensione dell’autorizzazione avrà effetto dopo cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Specifiche per i medicinali di automedicazione

Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali OTC devono riportare la seguente dicitura: «è un medicinale a base di(riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive). Leggere attentamente il foglio illustrativo».

Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali antistaminici devono, inoltre, riportare anche la seguente indicazione, se lavvertenza è riportata nel foglio illustrativo: «è un medicinale che può indurre sonnolenza».

Invece, tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali FANS devono riportare la seguente indicazione: «è un medicinale a base di … (riportare la denominazione della sostanza attiva; l’indicazione di quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive) che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo».

Specifiche per i medicinali senza obbligo di ricetta

Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali che non necessitano di prescrizione medica devono riportare la seguente dicitura: «è un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) a base di … (specifica da riportare se il medicinale è costituito da una sola sostanza attiva) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo».

Il documento sottolinea che nelle pubblicità radiofoniche «la frase deve essere letta alla stessa velocità delle restanti frasi a carattere pubblicitario e informativo» o che, in alternativa può essere letta la seguente versione ridotta: «è un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo».

No a espositori o altre forme di ostentazione in farmacia

Per quanto riguarda la pubblicità presso i punti vendita (considerato che per i medicinali senza obbligo di ricetta devono sempre essere consegnati dal farmacista) il documento ricorda che «non è ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari quali espositori, reglette per gli scaffali o di qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta, in contrasto con la norma, un’ostentazione della confezione o delle confezioni del medicinale».

Ulteriori specifiche

Il documento fornisce, quindi, linee guida relative a siti internet istituzionali o aziendali, banner pubblicitari, pubblicità su siti autorizzati alla vendita di medicinali a distanza, messaggi, mail e social networks, con specifiche per ciascuna fattispecie.