Approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di legge sulla Concorrenza, che introduce anche una norma relativa all’allestimento di farmaci galenici in farmacia. La disposizione interviene sulla disciplina della proprietà industriale, andando a eliminare i profili anticoncorrenziali della norma. Resta ferma l’impossibilità per il professionista della farmacia di utilizzare nella preparazione dei galenici principi attivi estratti tramite sconfezionamento di farmaci in commercio

Lo scorso 20 aprile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di legge sulla concorrenza. Unica norma in materia di sanità presente all’interno del Ddl è quella relativa all’allestimento di farmaci galenici in farmacia.

Con questa norma «Si provvede a promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta in ambito farmaceutico, senza diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti all’utenza, anche al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati» ha dichiarato in una nota il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I dettagli relativi all’allestimento di galenici in farmacia

La misura interviene su un profilo anti-concorrenziale dell’attuale codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005 art 68, comma 1, lettera c), dando al farmacista la possibilità di utilizzare principi attivi preparati industrialmente purché non estratti da prodotti industriali autorizzati e quindi presenti in commercio.

I limiti dell’eccezione galenica

In relazione alla questione dei limiti della cosiddetta “eccezione galenica” la relazione fa riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali e, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato chiarito che “se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all’allestimento. Se invece il principio attivo si trova all’interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”.