Il deblistering, farmaci in dosi personalizzate secondo prescrizione medica di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, erogata su richiesta del paziente, può essere estesa a livello nazionale in maniera uniforme, omogenea, standardizzata.
Le possibili criticità legate alla pratica che ne limitavano potenzialmente l’offerta del servizio al cittadino, sono superate e chiarite dalle Linee di indirizzo nazionali per il servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico. Il deblistering è stato autorizzato e ufficializzato dal decreto del Ministero della Salute dell’11 settembre 2026, con provvedimento firmato dal sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato e registrato dalla Corte dei conti il 28 settembre. Ulteriori indicazioni sono reperibili in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2026.
Accesso personalizzato ai farmaci
Con rigore e sicurezza, il farmacista potrà gestire lo sconfezionamento originale e il successivo riconfezionamento, manuale o meccanizzato, dei medicinali in unità posologiche personalizzate, all’interno di un sistema di confezionamento idoneo e non riutilizzabile, attenendosi agli obblighi correlati alla pratica tra cui la tracciabilità.
Diverse le finalità associate al deblistering:
- assicurare la corretta assunzione della terapia da parte del paziente
- monitoraggio dell’autosomministazione del framacista
- migliorare l’aderenza terapeutica soprattutto nei pazienti cronici e fragili.
Vantaggi che, a caduta, garantiscono la sostenibilità del processo terapeutico, quindi dei costi per il Sistema Sanitario Nazionale. Alcuni presupposti e limiti devono regolare la pratica del deblistering: è necessario che esista la richiesta esplicita del paziente o di un soggetto legittimato, che sia disponibile uno schema terapeutico, che sia presente la documentazione necessaria a supporto.
Mentre dal lato farmacia, occorre che vi siano i requisiti organizzativi:
- Strumenti e altre credenzialità che rispondano alle Norme di buona preparazione della Farmacopea ufficiale
- Luoghi idonei come un laboratorio in farmacia o in un altro locale con spazi adeguati per le operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo
- L’erogazione del servizio eseguita in scienza e coscienza: spetta al farmacista la valutazione della presenza di tutti i criteri e paradigmi inerenti la fattibilità e sicurezza del servizio che può essere offerto dal presidio solo a pazienti che ha in carico e che utilizzano unicamente farmaci dispensati da quella stessa farmacia.
- Il deblistering non è scindibile in fasi affidate a operatori distinti, né configurabile come attività delegabile o frazionabile tra soggetti diversi ed è escluso il ricorso a modelli di intermediazione.
Le riconferme
Restano punti fermi, come da precedenti comunicazioni, le regole circa l’applicabilità del deblistering a specifici famaci (autorizzazioni e esclusioni), gli obblighi e le responsabilità del farmacista titolare e dell’esecutore della pratica, la verifica della completezza della documentazione richieste per la fattibilità del servizio, le informazioni da riportare correttamente e integralmente in etichettatura, le indicazioni sulla riconsegna al paziente del deblistering e confezioni originali, l’obbligo di comunicazione alle Regioni e autorità competenti, per la farmacie che intendono avviare la pratica.


