In fase di conversione in legge del Decreto “Semplificazioni fiscali” sono state introdotte nuove disposizioni di carattere fiscale di interesse dei farmacisti. Le più importanti modifiche riguardano stampa e conservazione dei registri contabili, utilizzo dei moduli F24 per i versamenti fiscali e contributivi e alcune attività in tema di riscossione coattiva e pignoramenti immobiliari

Nel Decreto ‘Semplificazioni Fiscali’, in fase di conversione in legge, sono state inserite una serie di disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse per i farmacisti. Tra le più rilevanti modifiche, quelle relative a stampa e conservazione dei registri contabili, all’utilizzo del modulo F24 per tutti i versamenti fiscali e contributivi ,nonché alcune novità in merito a pignoramenti immobiliari e riscossione coattiva.

I registri contabili

Per quanto attiene ai registri contabili, è stata modificata la disposizione in base alla quale la tenuta degli stessi con sistemi elettronici, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, viene considerata comunque regolare qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati su richiesta degli accertatori e in loro presenza.

I modelli F24

È stato previsto, inoltre, l’utilizzo del modello F24 per effettuare il versamento di imposte, tasse e contributi allo Stato, agli Enti territoriali e ad Enti previdenziali. Sarà compito di un decreto del MEF individuare e regolamentare le tipologie di ulteriori versamenti effettuabili con tale delega di pagamento.

Attività istruttorie

È stato anche introdotto l’obbligo per l’amministrazione finanziaria, in caso di attività istruttorie di controllo, delle quali il contribuente è stato informato al momento del loro avvio, di avvertire l’interessato, in forma semplificata, entro 60 giorni dalla sua conclusione, dell’esito negativo della procedura. Gli strumenti di dialogo (SMS al cellulare, e-mail, app “IO”) saranno individuati da un apposito provvedimento che definirà anche con quale modalità il contribuente dovrà fornire i propri dati per consentire la comunicazione.

Pignoramenti immobiliari

Per ciò che attiene ai pignoramenti immobiliari, è stata introdotta, nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, una nuova disciplina, che consente al debitore di effettuare la vendita diretta di immobili, se gli stessi sono censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale.