A fine 2022 il Regolamento (UE) n. 2022/2340 della Commissione del 30 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea il 1° dicembre, modificava l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (EGCG).

Il tè verde ottenuto dalle foglie di Camellia sinensis (L.) Kuntze contiene flavonoli noti come catechine, la più importante delle quali è l’(-)-epigallocatechina-3-gallato. Le catechine del tè verde possono essere assunte sotto forma di infusi tradizionali, bevande ricostituite o integratori alimentari contenenti estratti concentrati.

L’alert lanciato nel 2015

Il 12 ottobre 2015 la Norvegia, la Svezia e la Danimarca hanno chiesto alla Commissione di avviare la procedura a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 a causa di un rischio potenziale per i consumatori associato all’assunzione di catechine, in particolare di (-)-epigallocatechina-3-gallato negli estratti di tè verde utilizzati nella fabbricazione di alimenti. La Commissione ha, quindi, richiesto un parere scientifico all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), circa la valutazione della sicurezza delle catechine del tè verde da tutte le fonti alimentari in conformità all’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1925/2006.

Il parere dell’EFSA e i potenziali rischi per la salute

Nel 2018, nel suo parere scientifico, l’Autorità per la Sicurezza Alimentare ha concluso che «le catechine contenute negli infusi di tè verde preparati in modo tradizionale, nonché nelle bevande ricostituite aventi una composizione equivalente a quella degli infusi tradizionali di tè verde, sono generalmente considerate sicure in base al criterio della presunzione di sicurezza, purché l’assunzione corrisponda ai livelli dichiarati negli Stati Membri. L’assunzione media giornaliera di (-)-epigallocatechina-3-gallato derivante dal consumo di infusi di tè verde varia da 90 a 300 mg/giorno».

L’Autorità ha, inoltre, concluso che «sulla base dei dati disponibili in merito ai potenziali effetti avversi delle catechine del tè verde sul fegato, sperimentazioni cliniche interventistiche mostrano che l’assunzione di dosi pari o superiori a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato al giorno sotto forma di integratori alimentari provoca un aumento statisticamente significativo delle transaminasi sieriche nei soggetti trattati rispetto ai soggetti di controllo, il che indica la presenza di lesioni epatiche» si legge nel Regolamento.

Nel suo parere l’Autorità chiariva che vi erano diverse incertezze riguardo all’esposizione alle catechine del tè verde e ai relativi effetti biologici e tossicologici. Di conseguenza, non era in grado di consigliare un’assunzione alimentare di catechine del tè verde che non destasse preoccupazioni circa gli effetti nocivi per la salute nella popolazione generale e, se del caso, nei sottogruppi vulnerabili della popolazione.

Il nuovo regolamento e le restrizioni assunte

In funzione del fatto che l’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare non ha potuto stabilire un’assunzione giornaliera di catechine del tè verde negli alimenti che non desti preoccupazione per la salute, la Commissione ha deciso di vietare l’aggiunta agli alimenti o l’impiego nella fabbricazione di alimenti di (-)-epigallocatechina-3-gallato da estratti da tè verde a livelli pari o superiori ad 800 mg per dose giornaliera di alimento.