Covid-19: dal Ministero un aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento

Post-Covid

In seguito alla diffusione di nuove varianti del virus il Ministero ha pubblicato un aggiornamento circa le misure di quarantena e isolamento alla luce del nuovo quadro epidemiologico

Lo scorso 11 agosto il Ministero della Salute ha provveduto a un aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in considerazione della diffusione di nuove varianti (soprattutto della repentina diffusione della variante Delta) del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese.

La circolare “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” fornisce aggiornate indicazioni su tempi e le modalità di gestione di quarantena e isolamento.

Post-Covid

Quarantena nei soggetti vaccinati

Nel caso di contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) d’infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se i soggetti coinvolti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è sufficiente che, prima del reinserimento in comunità, osservino un periodo di quarantena di 7 giorni dall’ultima esposizione, al termine del quale deve essere effettuato un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In caso di impossibilità ad effettuare il test tra il settimo e il quattordicesimo giorno, è da valutare un periodo di quarantena prolungato fino a 14 giorni successivi all’ultima esposizione al caso.

I contatti asintomatici a basso rischio di infezione da SARS-CoV-2 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni non devono essere sottoposti a un periodo di quarantena, anche se devono mantenere le comuni misure igienico sanitarie di prevenzione: igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, utilizzo della mascherina.

Quarantena nei soggetti non vaccinati

Nel caso di contatti asintomatici ad alto rischio di infezione da variante non beta di soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, è previsto un periodo di quarantena di almeno 10 giorni, al termine del quale deve essere eseguito un test antigenico o molecolare. Nel caso di impossibilità a sottoporsi al test, va valutato il protrarsi della quarantena fino al 14° giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

I contatti a basso rischio non devono osservare alcuna quarantena, mantenendo le misure igienico sanitarie atte a contenere la diffusione del virus.

Nel caso in cui i contatti ad alto rischio di infezione siano operatori sanitari, personale di laboratorio o altri soggetti che forniscono assistenza, sia che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, sia che non abbiano ancora concluso l’iter, non devono essere sottoposti a quarantena, ma a sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione.

In caso di variante Beta

In considerazione della minore efficacia dei vaccini rispetto alla variante Beta, nel caso di contatti ad alto o basso rischio di soggetti sia vaccinati che non, il Ministero raccomanda l’osservazione di un periodo di quarantena di 14 giorni.

«Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze» si legge nella circolare.

Isolamento

Per quanto attiene all’isolamento, per casi Covid diversi dalla variante beta, gli asintomatici risultati positivi possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, sempre che al termine del periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

I positivi al Covid da variante non Beta sospetta o confermata che hanno sviluppato sintomi possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia, che possono avere prolungata persistenza nel tempo). In caso di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

In casi di positività a lungo termine

I casi Covid-19 da variante non Beta sospetta o confermata che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno. Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. «Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze» si legge ancora nella circolare.

Nel caso di trasmissione del virus tra conviventi, la circolare ricorda che la riammissione di uno dei soggetti in comunità al termine del proprio periodo di isolamento è possibile qualora sia stato assicurato un costante e continuo isolamento tra congiunti positivi. Diversamente, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamentodovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.